Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29840 del 19/03/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29840 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FONTANA SEBASTIANO N. IL 23/08/1958
avverso la sentenza n. 4467/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 19/03/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa, la Corte d’Appello ha indicato nella condotta in concreto
tenuta dall’imputato, la fonte di prova della sua consapevolezza di avere
commesso un illecito di ricettazione.
La doglianza pertanto è del tutto generica perché non sono specificati i
motivi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della
impugnazione. Il ricorrente non indica quali siano i punti della decisione
connotati dal vizio di carenza o di contraddittorietà o manifesta illogicità
della decisione e le ragioni specifiche che mettano in evidenza i suddetti
vizi. Va inoltre segnalato che il ricorso in esame esula del tutto dal
contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto di
genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnate [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957]
e che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il n
delle spese processuali e della somma di € 1.0
ammende.
Così deciso Roma il 19.3.2013
rrente al pagamento
,00 alla Cassa delle
L’imputato FONTANA Sebastiano ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 IA comma lett. E) cpp. Perchè la
sentenza richiama la decisione impugnata, senza colmarne le lacune con
particolare riferimento alla prova dell’elemento psicologico del delitto di
ricettazione