Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29839 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29839 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NATALE AURORA MARIA GRAZIA N. IL 14/11/1944
nei confronti di:
POLUZZI PATRIZIA N. IL 02/12/1946
avverso la sentenza n. 73/2009 TRIBUNALE di ROMA, del
12/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CA
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che ha concluso per a n

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 24/04/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/06/2013 il Tribunale di Roma, in riforma della decisione
di primo grado, ha assolto Patrizia Poluzzi dal reato di cui all’art. 594 cod. pen.,
commesso in data 01/12/2007, in danno di Aurora Maria Grazia Di Natale,
ritenendo che le frasi contestate non fossero punibili, ai sensi dell’art. 599 cod.
pen.,

dal momento che vi erano state ingiurie reciproche, confermate

dall’assistente capo della Polizia di Stato, intervenuta a seguito della telefonata
della Di Natale.

lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, deducendo, per un verso, che la
frase da lei utilizzata (“guardati allo specchio e sputati in faccia, pazza”)
esprimeva disistima e disapprovazione per la forte aggressione all’onore e al
decoro subita da parte dell’imputata, e, per altro verso, che difettava la
reciprocità delle ingiurie, dal momento che la medesima Di Natale, nel corso nel
procedimento, aveva anche riferito che l’imputata, in data 02/12/2007 e
07/12/2007, le aveva rispettivamente detto “sono la moglie del suo amico, non
si faccia più vedere in casa mia” e “non stare a rompere i coglioni”, senza che
ella reagisse in alcun modo. In relazione a questi episodi il giudice non aveva
fornito alcuna valutazione.
3. Nell’interesse dell’imputata è stata depositata memoria con la quale si deduce
l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché sottoscritto personalmente dalla
parte civile ed, infine, perché aspira ad una rivalutazione delle risultanze
istruttorie, peraltro invocando episodi non accompagnati dalla necessaria
documentazione processuale e comunque inconferenti e successivi rispetto al
fatto contestato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, si rileva, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione
sottoscritto personalmente dalla parte civile, che, pur recando l’autentica della
firma da parte del difensore, non risulti corredato da clausole da cui emerga la
volontà di quest’ultimo di fare propri i motivi (Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011,
T., Rv. 251246).
Ora è certamente esatto che, in tema di costituzione di parte civile, l’esistenza in
calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita
da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a
rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a
compiere l’atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere
contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e

1

2. La Di Natale ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale

di sottoscrizione dell’atto in sé (Sez. 4, n. 4101 del 06/12/2012 – dep.
25/01/2013, Picozza, Rv. 255265).
E, tuttavia, nel caso di specie, l’atto di nomina posto in calce al ricorso
sottoscritto esclusivamente dalla parte civile concerne esclusivamente il
“procedimento che si instaurerà dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, a
seguito del ricorso…”, con ciò esplicitamente escludendo il conferimento della
procura al compimento dell’atto iniziale del giudizio di impugnazione. E in questo
senso depone anche la sottoscrizione del difensore semplicemente “per

2. In ogni caso – e tale ragione rappresenta autonoma causa di inammissibilità
del ricorso – l’impugnazione è tardiva.
La sentenza impugnata è del 12/06/2013 ed è stata depositata completa di
motivazione il 28/08/2013, nel rispetto del termine di ottanta giorni, indicato in
dispositivo, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Ora, in tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza
non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre
impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e
cioè dal 16 settembre (Sez. 3, n. 35738 del 12/07/2007, Belviso, Rv. 237501; v.
anche Sez. 2, n. 14063 del 08/11/2012 – dep. 26/03/2013, M., Rv. 255779). Ne
discende che il termine di quarantacinque giorni, di cui all’art. 585, comma 1,
lett. c) del codice di rito, era irrimediabilmente spirato al momento della
presentazione del ricorso, che reca la data del 5/12/2013 ed è stato depositato il
successivo 06/12/2013.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 24/04/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

autentica” della firma della Di Natale.

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