Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29839 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29839 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNATO ORONZO N. IL 11/07/1969
avverso la sentenza n. 1129/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. hts>/y2r; CNN 0 1-0-12-C
che ha concluso per
e7
,;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. (–

/-2r7

Data Udienza: 08/06/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 1.4.2015 la Corte d’appello di Lecce, decidendo a seguito di rinvio
dalla Corte di Cassazione che, con sentenza in data 21/2/2013, aveva annullato,
limitatamente ai punti concernenti la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, la
sentenza dell’Il luglio 2012 della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato la sentenza
del Tribunale di Brindisi che aveva ritenuto FORTUNATO Oronzo colpevole dei reati di

nel resto la sentenza appellata.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge nell’applicazione della
recidiva e nel diniego delle attenuanti generiche. Contesta le valutazioni operate dalla corte
territoriale con riguardo alle argomentazioni atte a sorreggere la ritenuta rilevanza della
recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
I giudici d’appello hanno dato di avere verificare in concreto di come la reiterazione
dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo
autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla
qualità e al grado di offensività dei comportamenti. In particolare è stato dato atto di come
il precedente specifico per rissa e la condotta tenuta dall’imputato nel procedimento in
esame, di particolare gravità e connotata da preordinata e perdurante volontà criminale ,
confermino il carattere dell’imputato violento e poco rispettoso delle leggi, circostanze che
hanno portato anche alla reiezione delle richieste attenuanti generiche. A fronte di tali
considerazioni il ricorrente, né in sede di appello e neppure in questa sede, ha evidenziato
circostanze positive non valutate dai giudici di merito
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata
Così deliberato in Roma il 8.6.2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

violenza privata, lesioni volontarie ed intralcio alla giustizia, riduceva la pena, confermando

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