Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29836 del 24/04/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29836 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZERLENGA ERRICO N. IL 10/09/1966
avverso la sentenza n. 482/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per O,. rx
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o, per la parte civile, l’Avv
Uditoildifensort Avv. &oe2.0,,7-*
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Data Udienza: 24/04/2015
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 04/03/2013 la Corte d’appello di Ancona: a) ha ritenuto la
validità del decreto di citazione in appello dell’imputato Errico Zerlenga, eseguita,
ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore, attesa
l’irreperibilità del primo presso il domicilio dichiarato e l’assenza di comunicazioni
relative a modifiche intervenute successivamente; b) ha, in riforma della
decisione di primo grado, affermato la responsabilità di Errico Zerlenga, in
relazione al reato di furto pluriaggravato contestatogli, valorizzando la presenza
che era stato certamente manipolato dagli autori del reato e sottolineando che il
luogo non era frequentato dallo Zerlenga, il quale risiedeva a centinaia di
chilometri di distanza, e non aveva fornito alcuna giustificazione della sua
presenza in loco.
2. L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta validità
della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Con ulteriore articolazione del motivo, si denuncia la insufficienza e
contraddittorietà della motivazione che sorregge l’affermazione di responsabilità
dell’imputato, fondata su dati indimostrati, come la sicura manipolazione del
cellophane che rivestiva la merce da parte dell’autore del furto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta spedito a mezzo posta ed è
sottoscritto personalmente dall’imputato, ma non reca alcuna autentica, nel
senso che, in corrispondenza della dicitura “è autentica”, reca un frego non
riferibile a chicchessia, in quanto neppure
accompagnato dall’indicazione del
nominativo di difensore.
Al riguardo, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata
autenticazione, ad opera del difensore iscritto nell’apposito albo, della
sottoscrizione del ricorso, proposto personalmente dalla parte e spedito tramite
servizio postale, ne determina l’inammissibilità (Sez. 1, n. 46666 del
28/09/2012, Castellano, Rv. 253964)
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso in Roma il 24/04/2015
di un’impronta digitale sul cellophane nel quale era custodita la merce sottratta e