Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29834 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29834 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Victor Marius, nato a Segarcea (Romania) il 17/10/1974,
2) Bacelan Stefan, nato a Segarcea (Romania) il 27/12/1984,
3) Traila Miu Vasile, nato a Segarcea (Romania) il 27/03/1976,
4) Bacelan Cristinel, nato a Segarcea (Romania) il 17/08/1987,
5) Ghorghe Marcel, nato a Craiova (Romania) il 20/07/1974,
6) Tanassie Marius, nato a Segarcea (Romania) il 06/10/1982,
7) Gheorghe Marin, nato a Craiova (Romania) il 28/12/1987,
8) Iancu Florin, nato a Craiova (Romania) il 22/06/1978,
9) Manolache Dumitru Dan, nato a Cugur (Romania) il 22/03/1976,
10)Dumitru Claudia, nata a Segarcea (Romania) il 08/01/1986,
11)Gulus Gutuia, nata a Lipovu (Romania) il 22/09/1959,
12)Gheorghe Elena, nata a Segarcea (Romania) il 06/02/1979,
13)Petrovici Elena, nata a Jrnbolia (Romania) il 01/06/1986,
1

Data Udienza: 08/06/2016

14)Sandu Iuliana, nata a Corabia (Romania) il 16/07/1987,
15)Guja Manuela, nata a Segarcea (Romania) il 16/12/1985,
16)Costantin Stefania Donna, nata a Tirgu (Romania) il 12/02/1987,
17)Iancu Ioana, nata a Segarcea (Romania) il 24/08/1979,
18)Manolea Mariana Ancuta, nata in Romania il 13/09/1982,
19)Mostoc Argentina, nata a Lipovu (Romania) il 01/06/1966,
avverso la sentenza del 04/02/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei
confronti degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi b), c) d), e), f) g), h) ed i)
della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava la
sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità per i reati di invasione di
terreni ed edifici e danneggiamento aggravato di cui al capo a) della rubrica.
La Corte riteneva provato che gli imputati avessero occupato abusivamente
un’area costituita da un terreno ed un fabbricato appartenenti ad una società
privata, per insediarvisi stabilmente, danneggiando la recinzione ed i cartelli
esposti alla pubblica fede che impedivano l’accesso sul luogo ad estranei.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e
con unico atto, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità
per i reati descritti, che la Corte avrebbe adottato pur non essendo provata la
sussistenza del dolo del reato di occupazione, non potendosi escludere che la
presenza sul posto dei ricorrenti, accertata solo nella data del sopralluogo della
polizia, fosse soltanto occasionale e non permanente, tenuto conto anche
dell’assenza di ogni dato in ordine al momento iniziale della supposta condotta di
occupazione abusiva;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della
scriminante dello stato di necessità quanto al reato di abusiva occupazione,
invocata dalla difesa con uno dei motivi di appello sul quale la Corte ha omesso
ogni motivazione, nonostante le condizioni disagiate dei ricorrenti e l’esigenza di
trovare un alloggio a donne e bambini avrebbero dovuto escludere
l’antigiuridicità del loro comportamento ex art. 54 cod.pen.;
2

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
per il reato di danneggiamento, dal momento che la condotta dei ricorrenti
avrebbe dovuto essere assorbita in quella di occupazione abusiva ovvero, in
considerazione del fatto che i cartelli che impedivano l’accesso al luogo
sarebbero stati soltanto imbrattati e non danneggiati irrimediabilmente, sussunta
eventualmente nell’ambito di quella prevista e punita dall’art. 639 cod.pen..

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.Quanto al primo motivo, le censure dei ricorrenti volte ad escludere la
sussistenza del reato di occupazione abusiva, introducono elementi che tendono
ad una rivisitazione del merito della vicenda processuale, non effettuabile in
questa sede.
Ciò, in considerazione del fatto che la sentenza impugnata, con motivazioni
congrue ed immuni da censure logico-giuridiche, ha specificamente escluso che
la non contestata occupazione abusiva dell’area di proprietà altrui da parte della
comunità di nomadi odierni imputati, fosse stata occasionale.
Dal momento che essa, come ha sottolineato la Corte di Appello, era stata
segnalata alla pubblica amministrazione dai proprietari dell’area in data
antecedente al sopralluogo della polizia dell’11.9.2007 e che ancora all’atto del
successivo sgombero del 13.9.2007 gli imputati si trovavano in loco; laddove,
peraltro, la presenza di rifiuti lasciava logicamente dedurre che essi si fossero ivi
stabilmente insediati.
2. La motivazione della sentenza impugnata è altrettanto immune da vizi nella
parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento, in quanto ha
espressamente precisato che i cartelli erano stati non solo divelti ma anche rotti
e resi inservibili, sicché sarebbe stata necessaria un’attività di ripristino della
recinzione e degli stessi cartelli.
Anche in questo caso, le censure dei ricorrenti, volte a sostenere che i cartelli
sarebbero stati solo imbrattati, si rivela di puro merito e palesemente infondata
rispetto a quanto precisato dalla Corte di Appello.
Per il che, deve escludersi che la condotta di danneggiamento possa ritenersi
assorbita in quella di occupazione abusiva.
3. Quanto al motivo relativo alla scriminante dello stato di necessità con
riferimento al reato di occupazione abusiva, effettivamente essa aveva formato
oggetto di uno specifico motivo di appello sul quale si rivela una omessa
pronuncia da parte della Corte territoriale.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Essendo fondato detto motivo di ricorso, si impone la valutazione degli effetti del
decorso del tempo dalla data di commissione del reato, indicata in rubrica in
quella del 13 settembre del 2007.
Al termine prescrizionale prorogato nel massimo, pari a sette anni e sei mesi,
devono essere aggiunti 90 giorni di sospensione, sicché la prescrizione è
maturata 1’11 giugno del 2015.
Ciò, con riguardo a tutti i ricorrenti, ad eccezione di quelli ai quali è stata
contestata la recidiva infraquinquennale, che risultano essere Victor Marius (n.1),

Nei giudizi di merito, tale recidiva – idonea a spostare in avanti il termine
prescrizionale del reato a data successiva a quella odierna, in forza di quanto
previsto dall’art.161, comma 2, cod.pen. – non è stata espressamente esclusa,
rimanendo implicitamente inglobata nel giudizio di equivalenza tra le circostanze
attenuanti generiche e le “contestate aggravanti”, secondo quanto
irrevocabilmente statuito dal Tribunale di Milano.
Ne consegue che, in primo luogo, deve essere disposto l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata con riguardo a tutti i ricorrenti non recidivi di cui
al dispositivo perché i reati si sono estinti per prescrizione.
In secondo luogo e con riguardo agli imputati recidivi prima indicati, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Milano, limitatamente all’accertamento dell’esimente di cui all’art. 54
cod.pen. con riguardo al reato di cui all’art. 633 cod.pen., con eventuale
rideterminazione della pena, dovendosi dichiarare definitivo l’accertamento della
responsabilità di tali imputati in ordine al reato di danneggiamento per effetto
della declaratoria di inammissibilità degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bacelan Stefan,
Traila Miu Vasile, Bacelan Cristinel, Gheorghe Marcel, Tanassie Marius, Gheorghe
Marin, Manolache Dumitru Dan, Dumitru Claudia, Gulus Gutuia, Petrovici Elena,
Guja Manuela, Costantin Stefania Donna, Iancu Ioana, Manolea Mariana Ancuta
e Mostoc Argentina per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Victor Marius, Iancu
Florin, Gheorghe Elena e Sandu Iuliana, limitatamente al reato di cui all’art. 633
c.p. per omessa motivazione sull’esimente di cui all’art. 54 c.p., con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per eventuale nuova
determinazione della pena.

4

Iancu Florin (n. 8), Gheorghe Elena (n. 12) e Sandu Iuliana (n. 14).

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Victor Marius, Iancu Florin, Gheorghe
Elena e Sandu Iuliana e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei
predetti per il reato di cui all’art. 635 c.p..
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08/06/2016.

Giuseppe Sgadari

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Il Preside te
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Il consigliere estensore

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