Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29834 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29834 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso, così riqualificato l’atto di appello proposto da
Pennucci Giovanni, nato a Avellino il 24/09/1980

avverso la sentenza del Giudice di pace di Avellino del 17/04/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata Giovanni Pennucci veniva ritenuto responsabile
del reato continuato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in Avellino il
29/10/2006 e il 18/01/2011 in danno di Monica Noviello e Bruno Stagliano, e
condannato alla pena di € 30 di multa.
1

L–

Data Udienza: 01/04/2015

L’imputato ricorrente deduce:
1. violazione di legge sulla mancata declaratoria di improcedibilità del reato
per precedente giudizio; lo stesso fatto sarebbe stato giudicato con sentenza n. 6
del 2013 dello stesso Giudice di pace di Avellino;
2. violazione di legge sulla dichiarazione di contumacia dell’imputato; il
decreto di citazione a giudizio non sarebbe stato correttamente notificato, come
risulterebbe dalla successiva notificazione dell’estratto contumaciale della
sentenza impugnata;

dell’imputato quale autore della condotta sarebbe fondata unicamente su
inutilizzabili dichiarazioni rese dallo stesso alla polizia giudiziaria in assenza di
garanzie difensive;
4. eccessività della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sulla mancata declaratoria di improcedibilità del reato per
precedente giudizio sono inammissibili.
La questione non risulta proposta con i motivi di appello; e comunque il
ricorso è generico nella mera citazione degli estremi della sentenza
pregiudicante, ove è onere della parte, che eccepisca l’improcedibilità per
precedente giudicato, fornire la prova dell’identità dei fatti oggetto delle
sentenze per consentire al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni per
l’accoglimento dell’eccezione (Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015, Nsib,
Rv. 262012; Sez. 4, n. 10097 del 03/05/2006, dep. 2007, Cacciani, Rv.
236092).

2. I motivi dedotti sulla dichiarazione di contumacia dell’imputato sono

Le censure del ricorrente sono generiche sulle ragioni per le quali il decreto
di citazione a giudizio non sarebbe stato correttamente notificato, risultando
dagli atti che detta notifica veniva regolarmente eseguita nelle forme della
compiuta giacenza.

3. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono

La doglianza, per la quale l’identificazione dell’imputato quale autore del
fatto sarebbe avvenuta in base a dichiarazioni rese dallo stesso alla polizia
2

3. vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; l’identificazione

giudiziaria, inutilizzabili in quanto acquisite in assenza di garanzie difensive, è
generica e non attinente al contenuto della fflotivazione della sentenza
impugnata; nella quale si osservava come detta identificazione fosse invece
avvenuta a seguito di indagini della polizia giudiziaria, che risaliva al Pennucci
quale conducente del veicolo segnalato dalle persone offese come utilizzato dal
responsabile della condotta minacciosa. Per il resto, il ricorso si riduce alla
proposizione di rilievi di merito, non consentiti in questa sede, sulla descrizione

4. Sono infine inammissibili i motivi dedotti sulla determinazione della pena.
Le censure del ricorrente sono generiche nel lamentare la mera eccessività
della pena inflitta, peraltro irrogata nella misura base di C 30, addirittura
inferiore al minimo edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 01/04/2015

delle fattezze dell’imputato e sulla posizione dello stesso nella vicenda.

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