Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29833 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29833 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERA GIUSEPPE N. IL 18/11/1954
avverso la sentenza n. 493/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 19/03/2013

Con sentenza in data 7 novembre 2011 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, confermava la sentenza emessa il 14 marzo 2011 dal giudice dell’udienza preliminare
Tribunale di Taranto con la quale Cera Giuseppe era stato dichiarato colpevole dei reati di furto
pluriaggravato e tentata estorsione aggravata, reati commessi in San Marzano di San Giuseppe il 3
novembre 2010, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti
generiche equivalenti e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi nove,
giorni dieci di reclusione ed euro 266,66 di multa.

Con il ricorso si deduce l’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.6 c.p. com mere formule di stile, nonostante le persone
offese non avessero rifiutato la somma loro versta e non si fossero costituite parte civile.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Rientra infatti nei compiti del giudice la valutazione, ai fini dell’applicabilità della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., del danno arrecato, per determinare l’idoneità
del ristoro degli stessi e la somma eventualmente versata non va quindi apprezzata in astratto, ma
“relativizzata” in riferimento al fatto ed al danno predetto (Cass. Sez.II 24 gennaio 2013 n.9143,
Corsini; sez.III 19 settembre 1990 n.15811, Leonardi). Questa valutazione è stata correttamente
compiuta dal giudice di appello che, con riferimento alla somma di euro 1.600,00 inviata con vaglia
postale alle persone offese, ha escluso di poter ravvisare il ristoro integrale di tutti i danni materiali
e morali patiti osservando, tra l’altro, che l’autovettura rubata dall’imputato non era stata mai più
ritrovata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle a
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013
il cons. est.

ende di una somma di euro 1.000,00.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

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