Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29833 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29833 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
• VINCIGUERRA Natale nato a Catania il 25/10/1968
avverso la sentenza emessa in data 13/01/2015 della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Ragazzo del foro di Catania, che
ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 13/01/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la
decisione del tribunale di quella stessa città del 27/03/2012 con la quale
Vinciguerra Natale era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione,
computata la contestata recidiva, perché ritenuto responsabile del reato di cui
all’art. 635 in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen. (danneggiamento di un auto
della Polizia di Stato).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Vinciguerra, tramite il
difensore di fiducia, sulla base di due motivi: 1) violazione dell’art. 606 lett. a) e
b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per omessa pronuncia
di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale; 2) violazione

Data Udienza: 08/06/2016

dell’art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603 e 125 comma
3 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione dei filmati utilizzati per
l’individuazione del responsabile del danneggiamento in questione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Innanzitutto il reato non si è prescritto non essendo decorso il termine massimo
di nove anni dalla commissione del reato (il 24/07/2009), in considerazione
dell’aumento previsto dall’art. 161 secondo comma cod. pen. in caso di recidiva

Il secondo motivo è generico ed aspecifico, perché ripropone una questione
esaurientemente trattata dal giudice di appello e non confutata dal ricorrente, il
quale si è limitato ad insistere nella richiesta di rinnovazione istruttoria per
acquisire i filmati nella disponibilità della polizia in relazione a quanto accaduto il
24/07/2007, senza tener conto che l’affermazione di responsabilità si è basata
sulle dichiarazioni testimoniali dell’agente Francesco Spina e del Vice Questore
Marcello Rodano (entrambi hanno riferito di aver riconosciuto nel Vinciguerra il
responsabile del danneggiamento in questione), ritenute attendibili.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2016

Il Consigliere estensore

ex art. 99, secondo comma cod. pen.

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