Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29830 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29830 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tarantino Angela, nata a Foggia 1’11.2.1969, avverso la sentenza
pronunciata dal tribunale di Foggia il 10.1.2014 nei confronti di
Lallai Maria Francesca, nata ad Oristano il 14.7.1963;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso
udito per la Lallai il difensore di fiducia, avv. Malara Giovanni, che
ha ripercorso le argomentazioni contenute nella memoria
depositata in cancelleria il 26.2.2015, insistendo, per un rinvio
della trattazione del ricorso.

Data Udienza: 13/03/2015

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 10.1.2014 il tribunale di Foggia, in

25.2.2013, aveva condannato Lallai Maria Francesca alla pena
ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato
in ordine al delitto di cui all’art. 594, c.p., commesso in danno di
Tarantino Angela, persona offesa costituita parte civile, dichiarava
la nullità del decreto di convocazione delle parti innanzi al
suddetto giudice di pace e di tutti gli atti ad esso conseguenti, ivi
compresa la sentenza di condanna di primo grado.
2. Avverso la sentenza del tribunale foggiano, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la
Tarantino, a mezzo del suo difensore di fiducia avv. Raul
Pellegrini, del Foro di Foggia, lamentando: 1) violazione di legge,
in quanto l’udienza innanzi al giudice di appello è stata celebrata
in una data (10.1.2014) anteriore a quella (14.2.2014) indicata
nel relativo decreto di citazione a giudizio notificato alle parti; 2)
violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 179, c.p.p., in
quanto, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la
notifica del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice
di pace di Foggia è stata effettuata presso la sede legale dell’ente
presso il quale l’imputata svolgeva la sua attività lavorativa di
coordinatrice dell’ufficio legale, senza tacere che, dagli atti,
emerge con chiarezza come l’imputata fosse stata comunque a
conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico,
come si evince dalla dichiarazione depositata in cancelleria il
14.6.2011, prima della celebrazione della prima udienza innanzi al

2

riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Foggia, in data

giudice di pace, e dalla nomina dei difensori di fiducia depositata il
16.6.2011; 3) erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 181, c.p.p., in quanto all’affermazione del tribunale
secondo cui gli atti in precedenza indicati non consentono di

termine di cui all’art. 27, co. 1, d. Igs. n. 274 del 2000, si replica
che la conoscenza legale del decreto è presunta dall’intervenuta
notifica del decreto stesso presso il luogo di lavoro; inoltre il
difensore dell’imputata non aveva eccepito il mancato rispetto dei
termini di comparizione ma solo la nullità della notificazione del
decreto di citazione, per cui il giudice non avrebbe potuto rilevarlo
d’ufficio.
3. Con memoria depositata il 26.2.2015, il difensore dell’imputata,
da un lato chiede un rinvio in attesa che venga data attuazione
alla legge delega n. 67/2014, nella parte in cui prevede
l’abrogazione dell’art. 594, c.p., che, peraltro, ad avviso del
difensore potrebbe giustificare sin da ora una pronuncia di non
doversi procedere ai sensi dell’art. 129, c.p.p., con la formula
perché il fatto non costituisce reato, dall’altro sviluppa argomenti
in parte a sostegno della tesi della ricorrente, evidenziando la
nullità della sentenza del giudice di secondo grado.
4.

Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di

impugnazione, che assume carattere decisivo rispetto ad ogni
ulteriore rilievo, apparendo, al tempo stesso, non meritevoli di
accoglimento le richieste formulate dal difensore dell’imputata, sia
perché l’invocato rinvio, legato al verificarsi di un evento incertus
quando, contrasta con evidenti esigenze di economia processuale,
sia perché non può attribuirsi nessuna efficacia abrogativa alla
disposizione della legge-delega indicata in memoria, che, in

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desumere la ricezione del decreto di cui si discute ed il rispetto del

assenza del decreto legislativo, destinato a recepirla, non è fonte
normativa dotata della vis necessaria per abrogare la norma
incriminatrice di cui all’art. 594, c.p.
Orbene la sentenza oggetto di ricorso è un provvedimento del

secondo grado, la cui giuridica esistenza deve ritenersi, in realtà,
come accade talvolta per le motivazioni delle sentenze,
meramente apparente.
Di tale giudizio, infatti, difettava l’atto introduttivo, presupposto
indefettibile della costituzione del rapporto processuale, vale a
dire il decreto di citazione per il giudizio di appello, previsto
dall’art. 601, c.p.p.
Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede,
essendo stato dedotto un error in procedendo, proposto appello
avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace
da parte della Lallai, benché il decreto di citazione per il giudizio di
appello innanzi al tribunale venisse emesso con l’indicazione del
14.2.2014 come giorno in cui sarebbe stata celebrata la prima
udienza di trattazione, a tanto, vale a dire alla celebrazione della
suddetta udienza, il tribunale procedeva anticipandone la data al
10.1.2014, in assenza dell’imputata e dei suoi difensori, nonché
della parte civile e del suo difensore di fiducia, che, come si evince
dal testo della sentenza oggetto di ricorso, veniva erroneamente
sostituito da un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97,
co. 4, c.p.p.
Appare, dunque, evidente che l’intero giudizio dibattimentale di
secondo grado, ivi compresa la sentenza del 10.1.2014, con cui si
è concluso, risulta caratterizzato da abnormità, sub specie della
sequenza processuale che, per la sua singolarità, si pone al di

4

tutto abnorme, in quanto reso all’esito di un giudizio, quello di

fuori del sistema organico della legge processuale (cfr. su tale
nozione di “abnormità”, ex plurimis, Cass., sez. II, 21.10.2014, n.
2484, rv. 262275; Cass., sez. II, 16.5.2014, n. 29382, rv.
259830).

impugnata, senza ulteriore corso, in quanto, come si evince dagli
atti, in appello è stato fissato un nuovo giudizio, previa adozione
di un nuovo decreto di citazione per l’udienza del 2.6.2014,
successivamente rinviata al 17.4.2015, in attesa della decisione
del ricorso presentato in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma il 13.3.2015.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

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