Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29829 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29829 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ha pronunciato la seguente

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARCIA MARCO N. IL 29/11/1971
avverso la sentenza n. 1223/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ttofiszr rrn o 6-0a,
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che ha concluso per -e ) ani tyl

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/06/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 26.3.2014 la Corte d’appello di L’Aquila, per quello che qui rileva, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona che, in data 4.6.2012 aveva
condannato SCARCIA Marco per ricettazione e truffa, revocava il beneficio della sospensione
condizionale della pena e confermava nel resto l’impugnata sentenza.

1. violazione dell’applicazione dell’articolo 130, 521 codice procedura penale. Sostiene
che, contrariamente a quanto indicato dei giudici d’appello, non si tratta di errore
materiale bensì di violazione delle regole di correlazione fra contestazione e
sentenza;
2.

vizio di motivazione in ordine alla reiezione della eccezione di incompetenza
territoriale;

3.

vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riguardo al
reato di ricettazione. Sostiene che se le dichiarazioni non possono essere utilizzate
contro i coimputati, come si legge in sentenza, non possono nemmeno essere
utilizzate a carico del ricorrente;

4.

violazione di legge vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione
del tentativo di truffa;

5.

vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, all’ attenuante
di cui all’articolo 62 n. 4 c.p. e all’entità della pena

Il ricorso è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni
Il primo motivo è manifestamente infondato considerato che la corte d’appello ha rilevato
che l’errore era già stato emendato nel decreto di citazione in giudizio notificato all’imputato
il 7 dicembre 2010 (cfr pag. 4 sentenza impugnata).
Il secondo motivo è manifestamente infondato stante la tardività dell’eccezione presentata
oltre i termini di cui all’art. 491 c.p.p., considerato che il procedimento si è svolto nelle
forme ordinarie.
Il terzo motivo è nuovo, mai sollevato con i motivi di appello e comunque la responsabilità si
fonda sulle deposizioni dei testi DI CATO e MALANDRA.
Il quarto motivo è generico e comunque manifestamente infondato. La corte territoriale ha
dato atto che le truffe sono state consumate considerato che l’imputato è riuscito a
conseguire la materiale disponibilità del bene oggetto del reato.
1

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sulla presenza di precedenti
penali anche specifici. L’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 c.p non è stata richiesta con i
motivi di appello e pertanto è motivo nuovo.
I reati di truffa, come indicato nella sentenza impugnata, stante il periodo di sospensione
pari a mesi 3 e gg. 27, non erano prescritti alla data della sentenza di appello.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno
2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata
Così deliberato in Roma il 8.6.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la

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