Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29828 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29828 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cascella Giacomo, nato a Cerignola 1’11.4.1957, avverso la
sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 20.1.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott.

Mario

Fraticelli,

che

ha concluso

per

l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, il difensore di ufficio, avv. Maria Donatella
Aiello, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone
l’accoglimento

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 13/03/2015

1. Con sentenza pronunciata il 20.1.2014 la corte di appello di
Milano confermava la sentenza con cui il tribunale Milano, in data
10.2.2011, aveva condannato Cascella Giacomo alla pena ritenuta

4), 585, c.p., commesso, attraverso le condotte specificamente
indicate nel capo A) dell’imputazione, in danno di Moreni
Emanuele.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, lamentando: 1) violazione di legge per
omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello
all’imputato (ex art. 161, c.p.p.) ed al difensore di fiducia, avv.
Giuseppe De Stefano, del Foro di Parma, in quanto la relativa
notifica veniva effettuata, a mezzo fax, ad un numero diverso da
quello in uso al difensore, che, con missiva indirizzata al consiglio
dell’ordine degli avvocati di Parma, precedente alla data della
notifica, aveva comunicato il cambiamento del numero di fax, che,
tuttavia, non era stato registrato tempestivamente sulla scheda
personale del suddetto difensore, pubblicata sul sito Internet
dell’albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell’ordine di Parma,
sicché l’imputato, nel giudizio di secondo grado, dichiarato
contumace, era stato difeso da un difensore di ufficio; 2) vizio di
motivazione, in quanto non è dato rinvenire nella sentenza
impugnata le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha
ritenuto attendibile la versione dei fatti fornita dalla persona
offesa in relazione alla condotta tenuta dall’imputato nel corso
della colluttazione, ma non anche in ordine alla detenzione del
coltello, né il giudice di secondo grado ha chiarito perché al

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di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 582, 583, co. 2, n.

momento dell’arrivo delle forze dell’ordine il Cascella fosse ferito e
presentasse il capo sanguinante, circostanza che, ad avviso del
ricorrente, si giustifica solo alla luce di un’aggressione patita
dall’imputato da parte della persona offesa.

4. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso.
Vero è che, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di
legittimità, essendo stato dedotto un

error in procedendo, la

notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata
effettuata a mezzo fax presso un numero telefonico diverso da
quello (05211994408) che l’avv. De Stefano, nominato difensore
di fiducia dell’imputato in primo grado ed in appello, aveva
comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma come
nuovo numero del fax di cui faceva uso, con missiva inviata,
sempre via fax, in data 11 ottobre 2013, precedente alla notifica
del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Tuttavia tale errore non determina nessuna nullità processuale,
poiché sarebbe stato onere del difensore di fiducia, in
adempimento del generale dovere di adempiere con diligenza il
mandato difensivo, comunicare tempestivamente all’autorità
giudiziaria procedente l’intervenuto cambiamento del numero di
fax, diverso anche da quello riportato nell’atto di appello del
24.3.2011, per consentire la regolarità della notifica del decreto di
citazione a giudizio, funzionale alla corretta instaurazione del
rapporto innanzi alla corte di appello.
Sul punto, ritiene il Collegio di aderire ad un orientamento
formatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il
difensore ha l’obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la
ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in

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3. Il ricorso non può essere accolto.

costanza di mandato difensivo, con la conseguenza che la notifica
si intende egualmente effettuata qualora il compito dell’ufficiale
notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del
professionista (cfr. Cass. sez., IV, 11.3.2004, n. 21734, rv.

altro condividibile arresto, ben può consistere, ad esempio, nel
non consentire la notifica dell’avviso dell’udienza del riesame a
mezzo telefono risultato costantemente occupato (cfr. Cass., sez.
V 19.3.2009, n. 30573, rv. 244474) ovvero a mezzo fax, lasciato,
con condotta incurante, senza connessione (cfr. Cass., sez. II,
9.4.2014, n. 21831, rv. 259714).
Del resto che il difensore sia tenuto a tale adempimento, lo si
ricava anche dall’esistenza di un generale dovere di
comunicazione che grava sull’imputato (e, correlativamente, sul
difensore di fiducia) di comunicare tempestivamente all’autorità
giudiziaria procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto, proprio per consentire la regolare notificazione degli atti
del processo, previsto dall’art. 161, c.p.p.
In applicazione di tali principi la doglianza difensiva risulta,
pertanto, priva di fondamento, in quanto il difensore di fiducia del
Cascella, come già detto, avrebbe potuto e dovuto comunicare
tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente l’avvenuta
variazione del numero di fax, al fine di consentire le notificazioni
del caso, non potendosi certo considerare equipollente, al
riguardo, la comunicazione dal suddetto difensore effettuata al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, che non era idonea
a consentire all’autorità giudiziaria di avere contezza dell’avvenuta
modifica, anche, consultando, in ipotesi, l’Albo degli avvocati di
Parma, sia perché si trattava di comunicazione non diretta a tale

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228581); negligenza del difensore che, come è stato osservato in

autorità, sia perché la variazione, come si legge nella missiva
allegata al ricorso, venne comunicata (e, comunque, per
ammissione dello stesso ricorrente, non tempestivamente
registrata), solo al fine di inserire il nuovo numero di fax dell’avv.

avvocati ammessi alla difesa d’ufficio.
5. Inammissibile deve ritenersi, invece, il secondo motivo di
ricorso.
Con esso, infatti, il ricorrente espone, peraltro genericamente,
censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza
di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali,
precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V,
22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n.
42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv.
235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice
di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e

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De Stefano nei suoi dati personali riportati nell’elenco degli

valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv.
234148).
Del resto, come si evince dalla lettura della motivazione della
sentenza impugnata, i giudici di merito hanno fondato la

oggetto di contestazione da parte del ricorrente, particolarmente
significativi, in quanto idonei a corroborare, unitamente al referto
medico attestante le lesioni patite dal Moreni, la versione dei fatti
fornita da quest’ultimo: le dichiarazioni dello stesso imputato, il
quale ha ammesso di avere dato inizio alla colluttazione e di avere
ferito il Moreni con un taglierino e quelle del teste Tirino, il quale
ha assistito all’episodio, dichiarazioni, queste ultime, che, rileva la
corte territoriale, smentiscono radicalmente la contrapposta
versione offerta dall’imputato, finalizzata a sostenere la
sussistenza della scriminante della legittima difesa.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto
nell’interesse del Cascella va, dunque, rigettato, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13.3.2015.

condanna dell’imputato su due elementi, che non hanno formato

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