Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29828 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29828 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

SENTENZA A.
SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
• DURANTE Roberto nato a Recanati 1’08/08/1977
avverso la sentenza emessa in data 13/06/2013 della Corte di Appello di Ancona
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il
reato si è estinto per prescrizione;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Wolf del foro di Macerata, ha
concluso riportandosi ai motivi e in subordine associandosi alle richieste del P.G.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 13/06/2013 la Corte di Appello di Ancona, in parziale
riforma della decisione del 06/05/2005 del Tribunale di Macerata – sez.
distaccata di Civitanova Marche, appellata dall’imputato Durante Roberto,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di costui in ordine al reato di
lesioni personali di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e rideterminava
la pena in relazione alla tentata rapina di cui al capo A) in un anno, quattro mesi
di reclusione ed € 600,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Durante, tramite il
difensore di fiducia, eccependo l’inosservanza e/o erronea applicazione della

Data Udienza: 08/06/2016

legge penale per non aver ricevuto alcun avviso del processo in entrambi i gradi
del giudizio di merito.
Il ricorso è generico e aspecifo, perchè basato su un unico motivo già proposto in
appello, senza confutazione delle argomentazioni addotte dalla corte territoriale
che – richiamando un preciso orientamento delle sezioni unite – ha evidenziato
che la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a
uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della

non sia presente (Cass. sez. un. sent. n.39060 del 16/07/2009 – dep.
08/10/2009 – Rv. 244187; in motivazione la Corte ha precisato che è onere del
difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia
regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche
l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione,
eventualmente interpellando il giudice).
Nel caso di specie il ricorrente risulta assistito da due difensori di fiducia, uno dei
quali ritualmente notiziato del processo; l’eccezione risulta proposta
tardivamente, per il primo grado solo con l’atto d’impugnazione dell’imputato e,
per l’appello, con il ricorso in esame.
Il ricorso è pertanto inammissibile e, come tale, inidoneo a instaurare un
regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la
sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso
qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie,
l’eventuale prescrizione del reato).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2016

II Pre

e t

relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato

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