Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29827 del 08/06/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29827 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERCALLI ALESSANDRA N. IL 02/08/1962
avverso la sentenza n. 4873/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
t<2.9Q-A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Itt172,a-; ern
che ha concluso per .11 v» <2-rynrrn.,Lns-a-;
r-e7- Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. Data Udienza: 08/06/2016 MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 5 novembre 2014 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza
del Tribunale di Lodi che il 7 gennaio 2013 aveva condannato MERCALLI Alessandra per
ricettazione di un assegno bancario.
Ricorre per cassazione l'imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in: sentenza della Corte d'appello;
2. vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Lamenta che i giudici
d'appello sono censurabili per non aver sottoposto a revisione critica la sentenza di
primo grado nella valutazione della credibilità e della attendibilità della parte lesa che
aveva riferito circostanze contraddittorie e non vere. In particolare rileva che la parte
offesa non solo denunciò il fatto dopo tre anni, ma dichiarò anche che aveva posto la
data e la cifra sul fronte dell'assegno, mentre la consulenza tecnica ha dimostrato
che vi è differenza di grafia ed inchiostro tra la firma apposta sul retro e quanto
scritto sul fronte. Sostiene che il racconto della Pugliesi è di pura fantasia e che
nessuno sforzo è stato fatto dai giudici di merito per accertare il rapporto sottostante Il ricorso è inammissibile.
La MERCALLI ha riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal
Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi. Al riguardo giova ricordare che nella
giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile
principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591,
comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep.
03/05/2000 - Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv.
231708)
E deve inoltre evidenziarsi che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni
sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza
argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti;
di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda
istanza, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno richiamato anche
1 1. violazione di legge per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione prima della la motivazione addotta dal Tribunale, senza peraltro mancare di ricordare i passaggi più
significativi dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice e di fornire autonome
valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza
quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo
grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della
motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv.
197497). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e
persuasiva risposta ai quesiti concernenti la attendibilità della parte offesa le cui
dichiarazioni trovano riscontro nel fatto che è stato accertato che la MERCALLI sottoscrisse
per girata il titolo, risultato provento di furto avvenuto il 12.7.2006, in favore della
PUGLIESI, titolo che fu messo all'incasso il 2.10.2006, ma non fu pagato proprio perché
risultato rubato.
Il reato non era prescritto alla data della sentenza della Corte d'Appello e non è ancora
prescritto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p.p. il reato si
prescrive in anni 10 ( anni 8 + 1/4 ex art. 161 c.p.p. per le interruzioni previste dall'art. 160
c.p.p.)
Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 8.6.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni