Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29827 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29827 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERCALLI ALESSANDRA N. IL 02/08/1962
avverso la sentenza n. 4873/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
t<2.9Q-A Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Itt172,a-; ern che ha concluso per .11 v» <2-rynrrn.,Lns-a-; r-e7- Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Data Udienza: 08/06/2016 MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 5 novembre 2014 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lodi che il 7 gennaio 2013 aveva condannato MERCALLI Alessandra per ricettazione di un assegno bancario. Ricorre per cassazione l'imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in: sentenza della Corte d'appello; 2. vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Lamenta che i giudici d'appello sono censurabili per non aver sottoposto a revisione critica la sentenza di primo grado nella valutazione della credibilità e della attendibilità della parte lesa che aveva riferito circostanze contraddittorie e non vere. In particolare rileva che la parte offesa non solo denunciò il fatto dopo tre anni, ma dichiarò anche che aveva posto la data e la cifra sul fronte dell'assegno, mentre la consulenza tecnica ha dimostrato che vi è differenza di grafia ed inchiostro tra la firma apposta sul retro e quanto scritto sul fronte. Sostiene che il racconto della Pugliesi è di pura fantasia e che nessuno sforzo è stato fatto dai giudici di merito per accertare il rapporto sottostante Il ricorso è inammissibile. La MERCALLI ha riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi. Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708) E deve inoltre evidenziarsi che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno richiamato anche 1 1. violazione di legge per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione prima della la motivazione addotta dal Tribunale, senza peraltro mancare di ricordare i passaggi più significativi dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice e di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la attendibilità della parte offesa le cui dichiarazioni trovano riscontro nel fatto che è stato accertato che la MERCALLI sottoscrisse per girata il titolo, risultato provento di furto avvenuto il 12.7.2006, in favore della PUGLIESI, titolo che fu messo all'incasso il 2.10.2006, ma non fu pagato proprio perché risultato rubato. Il reato non era prescritto alla data della sentenza della Corte d'Appello e non è ancora prescritto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p.p. il reato si prescrive in anni 10 ( anni 8 + 1/4 ex art. 161 c.p.p. per le interruzioni previste dall'art. 160 c.p.p.) Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 8.6.2016 Il Consigliere estensore Giovanna VERGA e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni

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