Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29825 del 18/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29825 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BESTAGNO GIOVANNI N. IL 25/12/1969
avverso la sentenza n. 306/2013 TRIBUNALE di PIACENZA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 18/06/2014
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bestagno Giovanni avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 8.4.2013 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Piacenza, che applicava, tra l’altro, al predetto la pena concordata di mesi
quattro di reclusione C 100,00 di multa con confisca di quanto in sequestro (a parte il
telefono cellulare che veniva restituito) per il delitto di tentato furto aggravato delle
banconote contenute nella colonnina del distributore di un impianto di carburanti.
elettrica e di un guanto di lavoro.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo addotto.
Invero, la mancanza di specificazione delle ragioni della confisca si spiega con la
palese ed oggettiva destinazione degli oggetti in sequestro all’espletamento
dell’attività illecita posta in essere dall’imputato ed interrotta dai carabinieri.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e Giasr.~.. al
versamento della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della
cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 18.6.2014
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla confisca di un piede di porco, di una torcia