Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29824 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29824 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHERARDI FABIO N. IL 18/11/1962
avverso la sentenza n. 4/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
04/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eue
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che ha concluso per i

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/03/2015

Il ricorso non merito accoglimento.
In via preliminare, va affermata l’inefficacia della rinuncia alla prescrizione, in quanto questa causa
di estinzione del reato , una volta che — come nel caso in esame- è stata dichiarata con sentenza dal
giudice di appello , non può essere oggetto di successiva rinuncia nel successivo giudizio di
legittimità, in quanto ciò potrebbe sfociare nella violazione del divieto di “reformatio in peius”( cfr
sez. 3,n.20832 del 28/04/2011, Rv. 250478).
Nel merito va rilevato che la tesi difensiva del ricorso si incentra sul disconoscimento della forza
persuasiva delle dichiarazioni della persona offesa Guerra Enzo, in quanto prive della conferma
,proveniente dalla testimonianza di Mola Antonio. Tale argomentazione si pene in inefficace
contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale , secondo cui questa fonte conoscitiva
non presenta una affidabilità ridotta , bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri . La
testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al
generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonché sulla
corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua
esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o prevalente
spessore di credibilità.
Le dichiarazioni della persona offesa , costituita parte civile , sono ugualmente valutabili e
utilizzabili ai fini della tesi di accusa ,poiché , a differenza di quanto previsto nel processo civile,
circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde
all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere
condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici , connessi al risarcimento del
danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 4.7.2012, il tribunale di Bologna, in riforma della sentenza 18.11.2010 del giudice di
pace della medesima sede ,ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GHERARDI
FABIO, in ordine ai reati ,uniti dal vincolo della continuazione di ingiuria continuata e di lesioni in
danno di Guerra Enzo, perché estinti per prescrizione. Ha condannato il Gherardi al risarcimento
dei danni , liquidati in E 1.400 e al rimborso della spese sostenute dalla parte civile.
Nell’interesse del Gherardi è stato presentato il 19.12.2013 ricorso , a cui è stata allegata ,
dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, datata 16.12.2013, con firma del ricorrente, autenticata
dal difensore di fiducia, avv. Antonio Rocco.
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
1. vizio di motivazione : il giudice di appello ha affermato che le ingiurie e la violenza sono
state provate dalle testimonianze della persona offesa e del Mola Antonio “che hanno
rispettivamente subito ed assistito al fatto di ingiurie e violenza posto in essere
dall’imputato” Invece, dall’istruttoria dibattimentale di primo grado risulta che il Mola ha
dichiarato che “ho visto la persona con la quale aveva litigato il Guerra e non era il
Gherardi” (p.v. 20.4.2010). La sentenza del giudice di pace afferma che il teste “non era
presente alla lite e non sa con chi avesse litigato il Guerra”;
2. .vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di affidabilità alla persona offesa e al
riconoscimento fotografico atipico , che è stato effettuato mediante la visione della
fotocopia di una foto tessera. Tale documento è stato mostrato al teste ed è stato acquisito
da solo , sebbene nel verbale si dia atto che al Guerra furono mostrate 6 fotografie;
3. vizio di motivazione, in quanto è stato ignorato l’alibi derivante dalle dichiarazioni del
Gozzi Gianfranco , corroborate da produzione documentale, da cui risulta che il Gherardi ,
al momento della lite, non era nei pressi del bar Marconi , ma in un altro quartiere;
4. violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva : il Guerra ha dichiarato di
essere stato aggredito da una persona che stava parlando con la conducente di un’auto,
Sabrina Gozzi. Costei potrebbe riferite l’identità dell’aggressore.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato non solo la linearità, la precisione e la
serena coerenza della ricostruzione, effettuata dal Guerra, delle aggressioni poste in essere dal
Gherardi, verso le 13,15 del 27.11.03, ma ha anche dato l’adeguato e razionale rilievo alle
certificazioni mediche acquisite, attestanti la piena compatibilità delle lesioni patite dalla vittima
con le modalità della condotta violenta dell’imputato.
Nessun rilievo negativo
sull’efficacia dimostrativa del materiale probatorio può essere
razionalmente riconosciuto alla marginale circostanza che tra le foto mostrate alla persona offesa
per l’individuazione dell’aggressore, sia stata acquisita dal giudice di pace soltanto quella rivelatasi
decisiva( v.pag. 4 sentenza di primo grado).
Quanto alla tesi difensiva, secondo cui il Gherardi all’ora dei fatti era presso l’officina di Gozzi
Gianfranco , i giudici di merito ne hanno razionalmente rilevato la fragile e inaffidabile base
probatoria, posto che il Gozzi non è stato in grado di precisare con certezza l’ora in cui tale incontro
sia avvenuto.
La censura sulla mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale per assumere la decisiva
testimonianza di Gozzi Sabrina è manifestamente infondata : ai fini della configurazione del vizio
previsto dall’art. 606 lett. d) c.p.p. , è indispensabile che la prova decisiva indicata dal ricorrente
abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa di parte (come
nel caso della richiesta dell’esame della teste indicato dalla difesa), che debba essere vagliata
unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l’efficacia dimostrativa di questi
ultimi, ma per effettuare un confronto , all’esito del quale si prospetta 1′ ipotesi di un astratto
quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti
e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto
tese a provocare le non consentite “rilettura” e rivalutazione delle emergenze processuali.
Sono quindi infondati i motivi di gravame avverso la sentenza della corte di appello , che
,seguendo e integrando l’ iter argomentativo della sentenza di primo grado , ha determinato un
organico e inscindibile accertamento giudiziale , assolutamente insindacabile nel presente giudizio
di legittimità.
Ti ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5.3 .2015

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