Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29823 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29823 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIONISI CLELIA N. IL 18/05/1987
avverso la sentenza n. 7492/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Dionisi Clelia avverso la sentenza
emessa in data 6.4.2012 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella resa
in data 16.4.2009 dal G.u.p. del Tribunale di Rieti con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di anni uno e sei di reclusione con i benefici della sospensione
condizionale e della non menzione della condanna per i reati di omicidio colposo con
violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di Durantini Paolo e di
quello di cui all’art. 186 comma 2° e 5° C.d.S.

riconoscimento delle attenuanti generiche valutate con criterio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile essendo le cansura mossa manifestamente infondata.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass.
pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso di specie è stata
congruamente valutata la grave condotta di guida tenuta dall’imputata che
dimostrava la sua totale insensibilità al rispetto delle regole che disciplinano la
circolazione stradale.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 18.6.2014

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato

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