Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29823 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29823 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
Shkodra Marco, nato a Cuneo il 03/07/1992,
Ruci Aristotel, nato a Valona (Albania) il 27/12/1995,
avverso la sentenza del 02/11/2015 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Carmine D’Onofrio, per Aristotel Ruci, che conclude
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

1

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava in punto
di responsabilità la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cuneo che aveva
condannato gli imputati in ordine ai reati di rapina aggravata e lesione personale
aggravata, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti e riducendo la pena inflitta in primo grado.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Il solo Shkodra, inoltre, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
4 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si dà atto che in data odierna è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso
da parte di Shkodra Marco.
Il che ne comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod.
proc. pen..
2. Il ricorso proposto da Ruci Aristotel è manifestamente infondato.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in
misura prevalente rispetto alle aggravanti, la Corte ha adottato congrua ed
ineccepibile motivazione, richiamando la gravità delle circostanze aggravanti
insite nelle cruente modalità del fatto contestato – commesso in danno di una
anziana vittima, accerchiata da tre soggetti che avevano approfittato anche
dell’orario – nonché tenuto conto del precedente penale specifico vantato da
entrambi i ricorrenti.
Richiamandosi, quindi, ad alcuni tra i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e
ad altri dati significativi tratti dal fatto concreto.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di
bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il
giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di
avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma
dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del
15/01/2014, Manzari).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00
quanto al Ruci Aristotel e della somma di euro mille quanto allo Shkodra alla
2
PiA

Entrambi deducono violazione di legge in ordine al giudizio relativo al

v

Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi
ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed, inoltre, Shkodra Marco al versamento della somma di euro
1.000,00 e Ruci Aristotel della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 7.06.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

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Ant ni

pino

Ammende.

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