Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29822 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29822 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENEGATTI MASSIMO N. IL 01/01/1962
avverso la sentenza n. 672/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Menegatti Massimo avverso la
sentenza emessa in data 26.10.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che
confermava quella resa in data 18.11.2004 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Ravenna con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi otto di
reclusione ed € 206,00 di multa per il delitto di furto in abitazione.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 62
bis c.p.

La motivazione della sentenza impugnata si appalesa del tutto congrua ed esente da
vizi logici o giuridici rispondendo adeguatamente alle analoghe censure mosse con
l’atto di appello, sicché le censure risultano anche aspeciflche.
Del resto, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che
“ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal
senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso di specie
sono stati richiamati i numerosi precedenti penali.
Del pari, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con
la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione:
tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica
esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez.
II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754 ) e sul punto la valutazione di congruità della
pena inflitta effettuata dalla Corte territoriale appare esauriente e corretta.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 18.6.2014

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.

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