Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29821 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29821 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 26/05/2016

Renda Carmelo nato a Catania il 7/3/1981;
avverso la sentenza n. 1733/2006 della Corte d’appello di Catania del 11/3/2014 ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 11/3/2014 la Corte d’Appello di Catania in riforma della
sentenza del Tribunale di Caltagirone del 19/7/2011, appellata dal Procuratore
generale, rideterminava la pena inflitta a Carmelo Renda in anni quattro e mesi quattro
di reclusione ed euro 2.000,00 di multa .
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Carmelo Renda per mezzo del
suo difensore che eccepisce l’omessa motivazione della sentenza di secondo grado
avuto riguardo ai motivi di impugnazione contenuti nell’atto di appello ritualmente
presentato dal difensore del Renda e trasmesso dal Tribunale di Caltagirone in data

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice di secondo grado non ha assolto all’obbligo di motivazione in relazione ai motivi di
impugnazione contenuti nell’atto di appello proposto dal difensore di fiducia di Carmelo Renda,
tempestivamente proposto e trasmesso alla Corte d’appello di Catania, come risulta
dall’estratto del registro degli atti di Cancelleria e dalla certificazione prodotta dal ricorrente,
per cui deve procedersi all’annullamento della sentenza d’appello per carenza di motivazione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania.

COSI’ DECISO IL 26.5.2016

Il consigliere estensore
Lucia Aielli

28/5/2012.

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