Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29820 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29820 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 26/05/2016

Bruno Antonio nato a Napoli il 8/2/1972 ;
avverso la sentenza n. 8127/2014 della Corte d’appello di Napoli del 9/12/2014 ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1

4

1. Con sentenza in data 9/12/2014 la Corte d’Appello di Napoli, confermava la
sentenza del GIP del Tribunale di Noia che aveva condannato Antonio Bruno in ordine
ai delitti di falso, truffa e ricettazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Antonio per mezzo del suo
difensore che eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado per non essere stato
citato, in appello, l’imputato .

1. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato .
2. Il vizio riguardante l’omessa notifica del decreto di citazione in appello al ricorrente Bruno, è
da ritenersi sanato trattandosi di nullità che per il suo concreto atteggiarsi, si colloca
nell’ambito delle nullità generali a regime intermedio avendo il difensore di fiducia del Bruno,
ricevuto la notifica ed avendo egli presenziato all’udienza in appello, senza nulla eccepire sul
punto, tanto più che in atti è contenuta un’esplicita richiesta del difensore, alla celere
fissazione del procedimento, visto l’interesse del proprio assistito alla ” rapida definizione del
processo” con il che deve ritenersi dimostrato il permanente contatto fiduciario tra il difensore
ed il proprio assistito e la reciprocità delle informazioni dell’uno verso l’altro, senza che il
mancato perfezionamento della notifica, dovuto al mancato ritorno della raccomandata,
eccepito dal difensore solo in questa sede di legittimità, possa invalidare, ex post, il processo
d’appello, trattandosi di violazione delle regole relative alle modalità di esecuzione, alla quale
consegue applicabilità della sanatoria dì cui all’art. 184 c.p.p.
3. Questa Corte ha più volte affermato che la nullità assoluta ed insanabile della citazione
dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la
notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità
di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc.
pen. (Sez. 6, n. 34170 del 04/07/2008, Rv. 240705, S.U. n. 19602 del 27/03/2008 ,Rv.
239396).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

COSI’ DECISO IL 26.5.2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CONSIDERATO IN DIRITTO

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