Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29820 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29820 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORCIANO FERNANDO N. IL 18/08/1964
avverso la sentenza n. 1802/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mordano Fernando avverso la
sentenza emessa in data 24.1.2013 dalla Corte di Appello di Lecce che confermava
quella resa in data 10.10.2009 dal Tribunale di Lecce-Sezione distaccata di Tricase
con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed
C 200,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato.
Deduce la violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi istruttori
raccolti.

consentita nella presente sede di legittimità.
La motivazione della sentenza impugnata si appalesa del tutto congrua ed esente da
vizi logici o giuridici rispondendo adeguatamente alle analoghe censure mosse con
l’atto di appello, sicché la censura risulta anche aspecifica.
Peraltro il ricorrente pretende di introdurre quello che, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in
via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv.
207944). I motivi mirano, cioè, ad una improponibile rivalutazione della prova e si
risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel
presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza
ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei
suoi contenuti.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 18.6.2014

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non

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