Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29819 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29819 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TASSONE UGO N. IL 03/07/1961
avverso la sentenza n. 1049/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

TASSONE UGO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto ex articolo 624 bis c.p.

alla originaria contestazione di cui all’articolo 648 c.p., nonché la qualificazione del reato
come furto ex articolo 624 bis c.p., avendo riguardo alla natura di “luogo privato” del
cortile degli uffici della società ove il reato era stato consumato.

Il ricorso è generico, perchè ripropone tematiche già ampiamente affrontate e risolte in
sede di merito [tra l’altro la derubricazione da ricettazione a furto è stata sollecitata, a
quanto consta, dalla stessa difesa, già in primo grado.

Basta allora ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo,
infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
all’inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

DE

• z•.A.TA1

Lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo riguardo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA