Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29819 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29819 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LONGINOTTI PAOLO, nato a Milano il 31.8.1969
Avverso l’ordinanza pronunciata nei suoi confronti il 24.9.2014 dalla Corte d’Appello di
Milano;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del ,sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

PREMESSO che con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’Appello di Milano – che con sentenza
in data 27.5.2013 aveva disposto la consegna di Longinotti Paolo all’autorità giudiziaria
spagnola, che ne aveva fatto richiesta sulla base di mandato d’arresto europeo emesso dal
Tribunale Provinciale di Malaga Sez. 8 in data 11.1.2013, a soddisfatta giustizia italiana – ha
ordinato che lo stesso Longinotti sia consegnato temporaneamente all’a.g. spagnola perché
possa partecipare al procedimento per i fatti oggetto del M.A.E. a condizione che il Longinotti
sia riconsegnato alle autorità italiane entro quattro mesi dal trasferimento;

Data Udienza: 09/07/2015

RILEVATO che Paolo Longinotti ricorre per mezzo del suo difensore avverso la suindicata
ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto la Corte
territoriale ha disposto la consegna temporanea del ricorrente senza consentire a quest’ultimo
e al suo difensore di partecipare all’udienza di cui all’art. 17, comma 1, L. 69/2005, essendo
mancato al riguardo avviso della fissazione di detta udienza, ed in assenza dell’interpello ex
art. 24, comma 2, L. 69/2005 del Tribunale di Potenza, dinanzi al quale è pendente nei
confronti del ricorrente processo per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990; 2)
motivazione apparente, essendosi la Corte territoriale limitata a riportare clausola di stile;

temporaneo presentata a seguito di decisione che ha disposto l’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo a giustizia italiana soddisfatta è necessario – vista l’incidenza del
provvedimento di cui all’art. 24, comma 2, L. 69/2005 sull’interesse pubblico alla buona
amministrazione della giustizia e/o al corretto trattamento penitenziario, nonché alla migliore
articolazione dell’esercizio delle giurisdizioni europee interessate e del corrispondente insieme
di diritti della persona di cui è richiesta la temporanea consegna — assicurare il contraddittorio
previsto dall’art. 17, comma 1, L. 69/2005, sicché l’ordinanza impugnata, assunta dalla Corte
territoriale de plano, appare affetta da nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 179
c.p.p. e 178, lett. b) c.p.p.; 2) il necessario contraddittorio appare tra l’altro utile ad una
completa valutazione, alla stregua di una aggiornata situazione delle pendenze a carico della
persona soggetta a consegna dinanzi all’a.g. italiana e/o del trattamento penitenziario in corso
nei suoi confronti, delle esigenze di giustizia da soddisfare ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.
69/2005, sicché nel caso di specie dovrà essere sentita anche l’a.g. competente per il
procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente (Tribunale di Potenza, R.G. n.
1003/08 — 1010/03 R.G.N.R., Abdelwanis Mohamed + 46) per i delitti di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. n. 309/90 ;
che per quanto precede è necessario annullare con rinvio l’ordinanza impugnata, mentre risulta
assorbito l’ulteriore motivo di ricorso;
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano. Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. 69/2005.

Così deciso in Roma il 9 luglio 2015.

RITENUTO che il ricorso è fondato, in quanto: 1) in caso di richiesta di trasferimento

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