Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29818 del 08/07/2015
Penale Ord. Sez. 6 Num. 29818 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
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sul ricorso proposto da:
MULONE SALVATORE N. IL 05/03/1949
avverso il provvedimento n. 376/2013 CORTE APPELLO di
PALERMO, del 03/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/07/2015
RITENUTO IN FATTO
1. L’Avv. Liborio Paolo Pastorello, difensore di fiducia di Mulone Salvatore,
avanza istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza contumaciale emessa
dalla Corte d’appello di Palermo in data 28 gennaio 2014, con la quale veniva
confermata la decisione del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di
Canicattì, che lo condannava alla pena di mesi tre.
2. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Massimo Galli ha
3. Con dichiarazione depositata presso la Cancelleria di questa Corte, il
difensore di Mulone Salvatore ha rinunciato all’istanza in quanto la Corte
d’appello di Palermo ha accolto la richiesta di rimessione in termini, con
provvedimento del 16 giugno 2015 allegato in copia all’atto.
4.
La richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. deve essere dichiarata
inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, assorbita in detta causa
l’intervenuta rinuncia al ricorso. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza d’interesse non consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma il 8 luglio 2015
Il consigliere estensore
Il Preside te
chiesto che l’istanza sia rigettata.