Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29818 del 08/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 29818 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

‘R –)

i SEDPTESz,

eer?•3

sul ricorso proposto da:
MULONE SALVATORE N. IL 05/03/1949
avverso il provvedimento n. 376/2013 CORTE APPELLO di
PALERMO, del 03/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.

c3

Uditi difensor Av

Q1te-:t

0.)-9,_

_Q_ f

gebt,(3,1z_

Data Udienza: 08/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. L’Avv. Liborio Paolo Pastorello, difensore di fiducia di Mulone Salvatore,
avanza istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza contumaciale emessa
dalla Corte d’appello di Palermo in data 28 gennaio 2014, con la quale veniva
confermata la decisione del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di
Canicattì, che lo condannava alla pena di mesi tre.
2. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Massimo Galli ha

3. Con dichiarazione depositata presso la Cancelleria di questa Corte, il
difensore di Mulone Salvatore ha rinunciato all’istanza in quanto la Corte
d’appello di Palermo ha accolto la richiesta di rimessione in termini, con
provvedimento del 16 giugno 2015 allegato in copia all’atto.
4.

La richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. deve essere dichiarata

inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, assorbita in detta causa
l’intervenuta rinuncia al ricorso. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza d’interesse non consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma il 8 luglio 2015

Il consigliere estensore

Il Preside te

chiesto che l’istanza sia rigettata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA