Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29817 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29817 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLANI FULVIO N. IL 25/01/1963 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 2202/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sp,ite le conclusioni del PG Dott. • c
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Data Udienza: 08/07/2015

54984/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il GIP di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo alle
modalità di gestione del premio Acqui Storia, originato da articolata denuncia di
Fulvio Castellani. In estrema sintesi, questi lamentava che il premio solo
strumentalmente sarebbe connesso all’originaria ragione istitutiva, il ricordo dei

di quell’area di destra cui in definitiva andava ricondotta la causa dell’eccidio, con
strumentalizzazioni e non trasparente destinazione anche dei finanziamenti
ricercati, in definitiva valorizzando truffaldinamente l’evento storico.

2.

La persona offesa Castellani tramite il proprio difensore ha proposto

articolati atti di ricorso e, poi, di memoria, contrastando pure le conclusioni del
procuratore generale in sede, per l’inammissibilità, in quanto “non convincenti”. Il
ricorso enuncia motivi di violazione degli artt. 178, 179, 127, 408, 409, 546 e 606
c.p.p., della legge penale e di procedura penale. Tocca i punti: della destinazione
dei libri che pervengono alla dirigenza del premio, delle spese per pubblicità e
comunicazione, della sollecitazione di fondi pubblici per onorare i martiri dell’eccidio
di Cefalonia, a fronte della promozione di libri e opere di persone e tesi
sostanzialmente prossime al fascismo e al neofascismo. Deduce che l’ordinanza non
si sarebbe confrontata con argomenti e documentazione introdotti con l’atto di
opposizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle sole spese processuali.
Il provvedimento di archiviazione è impugnabile, per scelta del Legislatore,
solo per violazione del contraddittorio e non per le argomentazioni che sorreggono il
provvedimento, in particolare non rilevando i vizi di cui all’art. 606.1 lett. E c.p.p..
Il GIP ha argomentato specificamente che i fatti esposti da Castellani sono
meritevoli di critiche legittime, ma non presentano autonomi motivi di rilevanza
penale: da qui l’adozione del decreto de plano pur in presenza dell’atto di
opposizione.

Caduti di Cefalonia, in realtà da tempo privilegiando la diffusione di cultura ed opere

54984/14 RG

2

Il ricorrente contesta in definitiva proprio questo apprezzamento di
(ir)rilevanza penale, rinnovando le proprie censure e critiche anche documentate.
Ma questa prospettazione non è allo stato più consentita in questo ambito penale.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 8.7.2015

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