Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29817 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29817 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORIO ROSARIO N. IL 03/09/1982
avverso la sentenza n. 6509/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona delkDott.
che ha concluso per 2 , otvvvuAkmstivrim
n vi v1.0 ctu 0.~tge _
CJ2A- /11T
Yvv-tiv1/41%yya

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/04/2016

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 25 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la condanna alla pena ritenuto di giustizia già irrogata all’odierno
ricorrente, SORTO Rosario, dal GIP di Napoli in data 4 dicembre 2012.
In particolare, la Corte territoriale ha svolto il proprio giudizio all’esito di
annullamento con rinvio disposto da questa stessa Corte con sentenza del 15
maggio 2014. Si trattava di un rinvio limitato al trattamento sanzionatorio in
ragione dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del

modifiche del Testo Unico in materia di stupefacenti apportate dalla legge
numero 49 del 2006. Conseguentemente, la Corte ha escluso che si potesse
applicare il parametro normativo del quinto comma come richiesto dalla difesa
ed ha applicato una pena finale di anni tre di reclusione ed euro 4000 di multa a
fronte di una precedente condanna di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di
multa.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del proprio difensore lamentando
violazione dell’articolo 2 comma 4 del codice penale e dell’articolo 73 del
d.p.r. 309/90 nonché degli articoli 627 comma 3 e 597 comma 3 del codice di
procedura penale nonché manifesta o contraddittoria motivazione. In particolare,
evidenzia ricorrente che il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena in
misura più prossima ai massimi che minimi edittali e che quindi – all’esito della
nuova valutazione operata in sede di giudizio di rinvio – si era perso
completamente il rapporto proporzionale tra pena inflitta, massimi e minimi
previsti dalla legge. Ritiene il ricorrente che il giudice del rinvio non fosse libero
nel determinare la pena ma vincolato dalle valutazioni precedentemente
espressa dal GIP dalla Corte d’appello a rispettare la proporzionalità tra pena
concretamente inflitta e range edittale.
Considerato in diritto
il ricorso risulta manifestamente infondato.
Va infatti rilevato che la valutazione originaria in sede di merito era stata
svolta sulla base dei medesimi parametri di gravità della condotta affermata già
in primo grado e ribadita in secondo e che, all’esito del nuovo giudizio, la pena
complessiva è stata sensibilmente diminuita in misura prossima alla metà. Ciò
premesso, va altresì ribadito che il principio dell’applicazione della disciplina più
favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti
previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, non
impone al giudice di appello nemmeno un’automatica mitigazione della pena già

2014 che aveva determinato la reviviscenza della disciplina anteriore alle

inflitta (nè a ciò lo obbliga l’eventuale annullamento con rinvio in punto di pena
da parte della Corte di cassazione) allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti
edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza
ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità
della condotta; con l’eccezione tuttavia dell’ipotesi in cui, con espressa
motivazione, il precedente giudice di merito abbia ancorato la pena-base dei
reati al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso
essendo il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della pena

n. 31163 del 16/04/2014 Rv. 260255). Nel caso dì specie, né il GIP né la Corte
d’appello prima dell’intervento della decisione della Corte Costituzionale citata
aveva minimamente fatto riferimento alla necessità di irrogare pena
corrispondente al minimo edittale, sottolineando invece la gravità dei fatti e della
condotta successiva ai fatti tenuta dall’imputato. Conseguentemente, non può
dubitarsi oggi del corretto esercizio della discrezionalità seguito nella motivazione
del provvedimento impugnato in punto parannetrazione pena
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e•nnma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende.
Così decis in Roma, il 6 aprile 2016
Il Consi liere estensore

Il Presidente

rendendola conforme ai “nuovi” e più favorevoli minimi edittali (Sez. 3, Sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA