Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29816 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29816 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TADDEO PAOLO N. IL 29/11/1971
avverso la sentenza n. 7881/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
y Amm t,t,w f;,,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \il
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che ha concluso per n; , ,
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Udito, per la p rte civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

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C.40.1″,4

Data Udienza: 08/07/2015

21784/15 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Paolo Taddeo è imputato di aver illecitamente detenuto, in concorso con
soggetto nei cui confronti si è proceduto separatamente, gr. 3,470 netti di eroina
contenuta in 6 involucri di cellophane, custoditi da Taddeo nella cavità rettale, da
cui potevano trarsi 55 singole dosi per soggetti di media assuefazione. Il fatto si

Condannato in primo (Trib. Latina/Terracina 20.2.09) e secondo grado di
merito (App. Roma 14.1.15, con rideterminazione della pena ai sensi della legge
79/14, essendo stata ritenuta l’ipotesi del quinto comma dell’art. 73 dPR 309/90),
Taddeo ricorre a mezzo del difensore, enunciando motivi di:
– violazione degli artt. 530 e 192.2 c.p.p. in relazione all’affermazione di
colpevolezza per il ritenuto uso non esclusivamente personale;
– violazione di legge e vizi alternativi della motivazione sui punti del diniego
delle attenuanti generiche, dell’applicazione della recidiva, dell’entità della pena in
concreto irrogata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa
al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Il primo motivo è diverso da quelli consentito, svolgendo censure di merito
volte ad ottenere una rivalutazione dell’apprezzamento probatorio, del tutto
precluso in questa sede di legittimità, a fronte di motivazione conforme e specifica
su tale punto della decisione da parte dei due Giudici del merito (sent. app. pagine
prima e seconda della parte motiva).
Il secondo motivo, nelle sue diverse articolazioni, è pure diverso da quelli
consentiti, risolvendosi ugualmente in censure di merito. In particolare la Corte
d’appello ha specificamente motivato le ragioni della confermata applicazione della
recidiva e del diniego delle attenuanti generiche (ultima pagina della parte motiva
della sentenza). Ha quindi rivalutato il trattamento sanzionatorio con corretto
riferimento alla sopravvenuta e più favorevole disciplina, con espresso richiamo ai
criteri di cui all’art. 133 c.p. considerati nel loro insieme ed alcuni espressamente
esplicitati. La critica alla “inadeguata” quantificazione esula dall’ambito del giudizio
di legittimità.

consuma in Terracina il 30.1.2008.

21784/15 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8.7.2015

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