Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29815 del 31/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29815 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARO FRANCESCO N. IL 27/06/1987
avverso la sentenza n. 318/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 31/05/2016

R. G. 2797/ 2016

Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Catania, per quanto di interesse in questa
sede, riformandola solo in punto di pena, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che
aveva condannato Francesco Faro in relazione a due fatti di resistenza a pubblico ufficiale per
avere, in data 28 giugno 2008, usato violenza e minaccia nei confronti di alcuni agenti della Polizia
di Stato che avevano tentato di fermarlo, per sottoporlo ad un controllo, effettuando manovre
repentine e pericolose, anche tentando di investire uno degli operanti, e gli ha irrogato la pena di
mesi dieci di reclusione, unificati i reati per il vincolo della continuazione, applicata la contestata
recidiva, e negate le attenuanti generiche.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l’avvocato Giuseppe Russo, quale
difensore di fiducia del Faro, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio di
motivazione, in rapporto alla confermata colpevolezza dell’imputato, per la mancata valutazione
del deficit mentale dello stesso, tale da impedire al medesimo di comprendere pienamente i motivi
dell’invito a fermarsi, nonché, con il secondo motivo, vizio di motivazione, avendo riguardo alla
determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per il difetto di
indicazione dei criteri seguiti e per la mancata considerazione della giovane età e del deficit
mentale dell’accusato.
Il ricorso è inammissibile perché contiene, nel primo motivo, censure diverse da quelle
consentite, e, nel secondo motivo, doglianze manifestamente infondate. Invero, la sentenza di
appello, nel confermare la sentenza di primo grado con riferimento all’affermazione di
colpevolezza, ha compiutamente descritto il fatto da essa ritenuto accertato, esplicitando
chiaramente la condotta riferita al Faro e le finalità da questi perseguite, ed ha indicato
puntualmente le ragioni da cui inferire l’irrilevanza del «particolare stato emotivo» ad avviso della
difesa determinato da una condizione di instabilità mentale; nel fissare la pena irrogata, ha avuto
riguardo al minimo edittale, e, oltre ad apportare un modesto aumento di due mesi a titolo di
continuazione, ha applicato un aumento di altri due mesi a titolo di recidiva e negato le attenuanti
generiche in considerazione dei due precedenti penali per tentata rapina aggravata. Di
conseguenza, le doglianze formulate nel primo motivo implicano una richiesta di rivalutazione dei
. fatti addebitati all’imputato e restano perciò estranee alle tipologie dei motivi previsti dall’art. 606
cod. proc. pen. Le censure proposte con il secondo motivo, invece, sono manifestamente infondate,
perché la sentenza impugnata ha indicato, sia pur sinteticamente, ma con chiarezza, e senza
incorrere in vizi logici o giuridici, le ragioni seguite per commisurare la pena e negare la
concessione delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 31 maggio 2016

Motivi della decisione

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