Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29815 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29815 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTA GIAMBERTO N. IL 24/04/1976
avverso la sentenza n. 1511/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Botta Giamberto avverso la sentenza
emessa in data 13.12.2012 dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella
resa in data 26.1.2012 dal G.u.p. del Tribunale di Savona con la quale il predetto era
stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 1.350,00 di
multa oltre accessoria di legge per i delitti di furto aggravato, tentato furto aggravato
e riciclaggio.
Deduce il vizio motivazionale in ordine a tutti i capi di imputazione e alla mancata

assumendo che il Giudice a quo aveva disatteso gli elementi a sostegno della difesa
contenuti nei motivi compiutamente enunciati nell’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La motivazione della sentenza impugnata si appalesa del tutto congrua e corretta sia
in relazione alla ritenuta penale responsabilità sia in ordine al diniego delle attenuanti
generiche, compiutamente contro deducendo ai motivi di appello.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva,

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