Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29815 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29815 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIONETTI MASSIMO CARLO N. IL 17/05/1968
avverso la sentenza n. 7092/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V ■ br
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Data Udienza: 08/07/2015

19144/15 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Deliberando quale Giudice del rinvio, in esito a sentenza di annullamento di
questa Corte in data 8.10.14, la Corte d’appello di Milano con sentenza del 3.2.15
confermava la condanna di MASSIMO CARLO LIONETTI per reato di appropriazione
indebita, solo escludendo l’aggravante ex art. 61 n. 11 c.p. e la recidiva e,
conseguentemente, rideterminando la pena.

concessione dei benefici di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
All’imputato era originariamente contestata la recidiva ex art. 99.2 c.p.. Il
Tribunale aveva argomentato che la stessa si rilevava dai precedenti penali
dell’imputato (p. terza della parte motiva). La Corte d’appello l’ha esclusa, ma solo
perché “all’epoca del fatto risultava gravato solo da un precedente per
contravvenzioni”, non quindi per la mancanza dei precedenti penali indicati dal
Tribunale.
Vi è quindi motivazione implicita sul diniego dei benefici posto che, se per la
contestazione della recidiva i precedenti penali debbono essere precedenti alla
consumazione del fatto/reato per cui si procede, per la valutazione
dell’incensuratezza o dei precedenti non ostativi può aversi riguardo anche a
vicende successive tuttavia definite con giudicati anteriori al momento della
deliberazione.
In tale contesto, anche il motivo dell’odierno ricorso è generico, perché non
contrasta specificamente l’assunto evincibile dalla motivazione dei due Giudici del
merito, sulla presenza di precedenti idonei a influire sul diniego dei benefici di
legge. Del resto, la lettura del quarto motivo dell’originario atto d’appello attesta
che la richiesta di tali benefici avvenne solo nell’enunciazione delle conclusioni
dell’impugnazione di merito, in assenza di alcuna deduzione specifica a sostegno:
ciò, in autonoma palese violazione dell’art. 581 lett. C c.p.p..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

2. Ricorre l’imputato, lamentando mancata motivazione sulla richiesta di

19144/15 RG

2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8.7.2015

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