Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29814 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29814 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTRO MENDEZ MARIA VIVIANA N. IL 16/06/1963
ALDEA VENEGAS RICARDO ANTONIO N. IL 09/06/1966
avverso la sentenza n. 2594/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

CASTRO MENDEZ Maria Viviana ed ALDEA VENEGAS Ricardo Antonio ricorrono avverso la
sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, li ha riconosciuti
colpevoli dei reati di furto aggravato loro contestati in concorso.

Articolano, con separati ricorsi,

doglianza comune con cui ripropongono la tesi, già

Galliani Giuseppina. Sotto questo profilo, la Castro lamenta che la Corte di merito non
aveva tenuto conto che il furto in danno della Galliani era stato posto in essere con
modalità esecutive diverse rispetto a quelle adottate per gli altri furti confessati
dall’imputata. Nello stesso senso L’Aldea si duole che l’affermazione di responsabilità era
stata fondata sul riconoscimento testimoniale avvenuto in udienza, laddove l’imputato era
l’unica persona di sesso maschile presente in aula.
Con il secondo motivo la Castro si duole del diniego delle circostanze attenuanti
generiche; l’Aldia lamenta, invece, la violazione di legge con riferimento al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle
contestate aggravanti.

Le doglianze, per entrambi,

sono manifestamente infondate,

con conseguente

inammissibilità dei ricorsi.

Infatti, fronte di una “doppia conforme” valutazione dei giudici di merito, che hanno
analizzato e verificato il compendio indiziario, i ricorrenti si limitano a proporre
generiche doglianze prive di alcun puntuale riferimento agli argomenti sviluppati a
supporto della condanna: si tratta di motivi assolutamente generici.

In proposito, basta ricordare che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione
implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende
muovere ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in
modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare

il

proprio sindacato (Sezione IV, 17 giugno 2004, Lamnaour). Tali oneri qui non sono stati
in alcun modo soddisfatti, risultando, a tacer d’altro, che entrambi i ricorrenti si sono
limitati a riproporre una tesi puntualmente già disattesa in sede di merito, con
motivazione più che esauriente.

Anche i motivi afferenti le circostanze attenuanti generiche sono manifestamente
infondati.

disattesa in sede di merito, dell’ assenza di responsabilità in relazione al furto subito da

Con riferimento alla Castro,vale ricordare che la concessione o no delle circostanze
attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio,
positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto
inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non
vanno intese, comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del

la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di
segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010,
Straface). Qui il giudicante ha esclusa l’applicabilità delle generiche motivando
legittimamente sulle risultanze del casellario, ossia sulla base dei precedenti penali per
reati contro il patrimonio.

Con riferimento all’Aldea ed al negativo apprezzamento di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche, appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile in sede di
legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine alla circostanza che l’imputato
risultava già gravato da un precedente penale specifico e che le modalità allarmanti del
fatto

lo rendevano immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.

Di talché le invero generiche censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali
della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente
infondate.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

giudice, né l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma

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