Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29813 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29813 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FACCHETTI DANIELE N. IL 31/01/1979
avverso la sentenza n. 1129/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

FACCHETTI DANIELE ricorre [rectius, presenta appello convertito in ricorso] avverso la
sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato a pena pecuniaria per il reato di cui

Articola diversi motivi di doglianza afferenti la notificazione del decreto penale, poi
opposto, e il trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è peraltro inammissibile, perché proposto da avvocato non iscritto all’albo dei
cassazionisti.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in trecento euro,
in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Poit idente

all’articolo 116 del codice della strada.

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