Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29813 del 08/07/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29813 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMATO TOMMASO N. IL 13/03/1966
avverso la sentenza n. 786/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 18/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 01. 1)9k–14.,1~-5„:0
che ha concluso per
Udito, per parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 08/07/2015
11025/15 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. Tommaso Amato ha proposto ricorso personale in data 17.2.15 avverso la
sentenza con cui il 18.11.14 la Corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato
inammissibile l’istanza di revisione da lui proposta il 25.8.13 in relazione alle
sentenze Assise Palermo 11.2.02, Appello Palermo 13.5.00, Appello Palermo
L’atto di ricorso originario enumera i motivi, senza alcuna deduzione specifica
a sostegno di uno o più degli stessi.
Il ricorrente ha poi presentato tre atti di motivi aggiunti, che articolano
deduzioni.
Il 3.7.15 sono state depositate ‘note d’udienza’ dal difensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dell’atto di
ricorso originario.
Secondo
la
consolidata
giurisprudenza
di
questa
Corte,
infatti,
l’inammissibilità del ricorso originario si estende ai motivi aggiunti (o note di
udienza), quale che sia il contenuto di questi ultimi (per tutte,
Sez.2 sent.
34216/14).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il $.7.2015
18.7.05.