Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29812 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29812 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Bianconi Luca, nato a Castel S. Pietro il 28/11/1976
avverso la sentenza del 09/01/2014 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito l’avv. Benito Fanariti in sostituzione dell’avv.Stefano Bernardi, che si è
riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 09/01/2014, in parziale
accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di Bianconi Luca avverso il
provvedimento del 12/03/2009 del Tribunale di quella città, dichiarata la
prescrizione per la contravvenzione contestata, ed eliminata la relativa pena, ha
confermato l’affermazione di responsabilità dell’interessato per detenzione a fini
di spaccio di cocaina e semi di marijuana, determinando la sanzione per il reato
di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in anni uno e mesi sei di
reclusione, e euro 5.000 di multa.
2. La difesa di Bianconi ha proposto ricorso con il quale deduce violazione di
cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per la mancata individuazione
della sostanza stupefacente oggetto di imputazione e del suo quantitativo. Si
rileva in particolare che la pronuncia richiama la presenza di cocaina, per cui

Data Udienza: 01/07/2015

non coerente e si riferisce inoltre ad un quantitativo elevato di marijuana di cui
non v’è riscontro nel capo di imputazione, ove si parla della presenza di semi di
marijuana, il cui possesso non è sanzionato.
Le imprecisioni riscontrate rendono incerta anche la ritenuta destinazione
alla cessione della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’interessato, atteso
che, ove l’accertamento fosse stato ridimensionato a quanto effettivamente

personale, potendo il ricorrente contare su introiti derivanti dallo svolgimento
dell’attività di lavoro.
Per contro, anche la sopraggiunta modifica normativa in materia, rendendo
rilevante una differenziazione del trattamento con riferimento alla tipologia delle
sostanze trattate, rende necessario procedere all’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata, al fine di stabilire quale delle due sostanze possa
considerasi destinata allo spaccio, difformemente da quanto ritenuto in sentenza,
che aveva argomentato sulla possibilità che tale destinazione fosse accertata
anche solo con riguardo ad unica tipologia di sostanza, per rendere indifferente
qualsiasi approfondimento sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

L’esame degli atti ha consentito di accertare che l’imputazione fa

riferimento esclusivamente alla detenzione di un quantitativo di cocaina non
chiaramente correlabile con le cinque dosi di cui si parla nella sentenza, e t
l’elevato grado di purezza che le viene attribuito nel capo di imputazione. Risulta
inoltre imputata all’interessato la detenzione di semi marijuana, condotta
pacificamente esclusa dall’ambito della punibilità, per la natura preparatoria
antecedente, inidonea conseguentemente alla dimostrazione della consumazione
di una fattispecie riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990
n. 309 (Sez. U, Sentenza n. 47604 del 18/10/2012 imp. Bargelli Rv. 253552 e
successivamente Sez. 6, n. 41607 del 19/06/2013, X., Rv. 256802).
Le richiamate circostanze hanno incidenza sulla correttezza
dell’accertamento, nella parte in cui il giudicante ha valutato come illecita, al fine
dell’analisi dello scopo della detenzione, l’irrilevante presenza dei semi, ed ha
operato un ripetuto riferimento alla doppia natura della sostanza detenuta per
escludere l’uso personale e per determinare l’entità della sanzione, con
immediata incidenza di tale erroneo accertamento sulla valutazione riguardante
la verifica di sussistenza del reato e sulle decisioni conseguenti, e non ha inoltre

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Cassazione VI sez. pen 27465/2014

rinvenuto, il complesso della sostanza non sarebbe stata incompatibile con l’uso

approfondito la consistenza effettiva, in termini di percentuale di principio attivo,
delle cinque dosi di cocaina cui opera un ripetuto richiamo.
3. Per l’effetto si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, per la verifica delle corrette
circostanze di fatto, che risultano, in ragione di quanto esposto, erroneamente
individuate, e per le conseguenti nuove determinazioni in merito alla sussistenza

determinazione della pena in forza della disciplina di cui alla nuova disposizione
dell’art. 73 coma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificata dal d.l. 23
marzo 2014 n. 36 convertito con modificazione nella I. 16 maggio 2014 n. 79.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 01/07/2015

del reato e, ove si giunga all’accertamento di responsabilità, per la

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