Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29811 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29811 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 18/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERALTA ROMERO STEVE NORMAN N. IL 27/08/1984
avverso la sentenza n. 957/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

i

Fatto e diritto

Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato quella di
primo grado che ha ritenuto PERALTA ROMERO STEVE NORMAN responsabile della
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2 , lettera
c),(commessa in data 7.11.2009) e, riformando in melius il trattamento sanzionatorio,

di arresto ed euro 2000,00 di ammenda.
Il giudice individuava le prove della responsabilità dell’imputato, sorpreso alla guida
dell’autovettura in condizioni di grave ebbrezza alcolica ( il tasso alcol emico era pari a
2,18 e 2,04 g/1), nelle dichiarazioni rese dall’agente verbalizzante, il quale affermava che
il Peralta era in fase di manovra per uscire da un parcheggio e che era in compagnia di
una ragazza e non di un altro giovane ( il cugino), che, secondo la versione difensiva , lo
avrebbe svegliato, mentre in preda ai fumi dell’alcool, si era fermato a dormire nella
propria auto parcheggiata sulla pubblica via, consigliandogli di spostare il mezzo in un
posto autorizzato.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, anche in questa sede, la versione
difensiva disattesa dai giudici di merito e contestando la qualificazione del fatto sul rilievo
che la semplice movimentazione dell’auto per fermarla in condizioni di sicurezza in un
parcheggio distante pochi metri non era idonea a costituire la condotta di guida in stato di
ebbrezza..
Con il secondo motivo si duole della misura della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudicante ha ravvisato la condotta dell’imputato, idonea ad integrare la

lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi due giorni venti

contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, correttamente correlandola alla
dimostrata movimentazione del veicolo in area pubblica, idonea a creare pericolo o,
comunque, ad intralciare il traffico, precedente al momento in cui il soggetto era stato
sorpreso alla guida dell’autovettura, mentre in evidente stato di ebbrezza ( il tasso
alcolemico ai controlli risulterà pari a 2,18 e 2,04 g/1), era in fase di manovra per uscire
da un parcheggio.

La decisione è, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v.
Sezione IV, 29 gennaio 2007, Veronese, e Sezione IV, 29 novembre 2006, PG in proc.
Ridz, ) secondo la quale ciò che rileva ai fini della configurabilità della contravvenzione de

qua è la deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica o quantomeno destinata

t,

al pubblico, idonea a creare pericolo o, comunque, ad intralciare il traffico ed assume,
pertanto, essenziale rilievo, quando il soggetto, in stato di alterazione è sorpreso
all’interno del veicolo, l’accertamento che abbia in precedenza movimentato il mezzo,
ponendosene alla “guida” in condizioni pregiudicate. Accertamento qui compiutamente
effettuato con motivazione ampiamente satisfattiva.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

relativo alla determinazione della sanzione], che questi ha esercitato in modo
giuridicamente corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.], riducendo la pena
erroneamente inflitta dal primo giudice ed attenendosi al di sotto del massimo edittale.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1000 (mille), a titolo di sanzione
pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende.

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La doglianza è relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice di merito [quello

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