Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29810 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29810 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 19/03/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA PIA CIRO N. IL 22/07/1983
avverso la sentenza n. 11078/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

(A,

2.Con sentenza in data 14 febbraio 2012 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 26 giugno 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la
quale Della Pia Ciro, all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di
rapina aggravata, commesso in Napoli il 27 dicembre 2010, ed era stato condannato, con le
circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e con la diminuente per il rito, alla pena
di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

dell’ìimputato, non effettuata ai sensi dell’art.599 co.1 e 2 c.p.p. pur trattandosi di appello avverso
sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, e alla mancata traduzione dell’imputyato detenuto agli
arresti domiciliari e, inoltre, la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.62
bis e 133 c.p. per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche
riconosciute in primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
La doglianze avente ad oggetto vizi della procedura sono manifestamente infondate.
La celebrazione del giudizio di appello, relativo ad un processo svoltosi in primo grado con
il rito abbreviato, che avvenga in udienza pubblica anziché in camera di consiglio non comporta
alcuna violazione dei diritti dell’imputato o della difesa, che semmai risultano maggiormente
garantiti dalla pubblicità dell’udienza (Cass. Sez.I 30 giugno 1992 n.9704, P.M. e Borriello). Inoltre
la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello dell’imputato determina la nullità assoluta e
insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. solo se l’imputato abbia tempestivamente
manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure
limitative della libertà personale (Cass. Sez.Un. 24 giugno 2010 n.35399, F.; sez.II 6 dicembre 2012
n.48704, Romano).
Manifestamente infondata è anche l’ulteriore censura.
Il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato
adeguatamente giustificato con riferimento alla gravità del fatto e alla circostanza che
dell’incensuratezza e della confessione erano già state oggetto di valutazione ai fini del
riconoscimento delle medesime circostanze. A questo riguardo si osserva che le statuizioni relative
al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica
del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio
o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella
che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez.Un. 25 febbraio 2010 n.10713, Contaldo).

(,„

Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla citazione

3
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1. 00,00.
.Q-M.
dichiara inammissibile il ricorso e co danna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle am i ende di una somma di euro 1.000,00.

il cons. est.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2013

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