Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29810 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29810 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAFIERI GIUSEPPE N. IL 21/03/1977
avverso la sentenza n. 1466/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
25/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cafieri Giuseppe avverso la sentenza
emessa in data 25.3.2011 dalla Corte di Appello di Bari che in parziale riforma di
quella resa in data 22.11.2005 dal G.u.p. del Tribunale di Trani, fra l’altro,
rideterminava la pena inflitta al predetto (che assolveva da un reato) in anni 4 di
reclusione di multa per i residui delitti di associazione per delinquere, plurimi di furto
e tentato furto aggravato e di detenzione di arma comune da sparo con matricola
abrasa.

attenuanti generiche sulle aggravanti e recidiva.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Infatti, in tema in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la commisurazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. pen. sez. VI 22.9.2003 n. 36382 rv. 227142) o con formule sintetiche
(tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. pen. sez. VI 4.8.1998 n, 9120 rv. 211583), ma
anche afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamento illogico (Cass. pen. sez. III, 16.6.2004 n. 26908 rv. 229298):
evenienza, questa, che, nel caso di specie, è da escludere, attesa la congrua
motivazione svolta sullo specifico punto (pag. 14 sent.).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 18.6.2014

Deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle

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