Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29809 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29809 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIANO DANIELE N. IL 24/10/1981
avverso la sentenza n. 12056/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 19/03/2013

2
Con sentenza in data 31 dicembre 2012 la Corte di appello di Napoli confermava la
sentenza emessa il 10 giugno 2001 dal Tribunale di Avellino con la quale Piano Daniele era stato
dichiarato colpevole del reato di estorsione, commesso in Avellino il 26 maggio 2011, ed era stato
condannato, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, alla pena
di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt.56, 629 c.p. per essere stata

persona offesa sia avvenuta sotto il costante controllo degli agenti operanti e l’imputato,
immediatamente arrestato, non avesse mai avuto una piena e totale signoria sul bene, tale da poter
far ritenere il conseguimento di un profitto seppure momentaneo e comunque un danno
patrimoniale per la persona offesa.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza impugnata si chiarisce che la persona offesa aveva lasciato
nel bagno di un locale pubblico il denaro, che poco dopo era stato ritirato dall’imputato il quale
venne bloccato dagli agenti operanti rimasti in servizio di appostamento all’esterno del locale. La
configurabilità nel caso in esame del reato di estorsione consumata risulta corrispondere al
consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, anche di recente riaffermato (Cass. sez.II
12 dicembre 2012 n.1619, Russo; Sez.Un.27 ottobre 1999 n.19, P.M. in proc. Campanella), secondo
il quale, in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la
cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia
predisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all’arresto del reo ed
alla restituzione del bene all’avente diritto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso

condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento alla Cassa delle a mende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013
il cons. est.

DEPOSITATA]

ritenuta l’ipotesi consumata del reato di estorsione nonostante la consegna del denaro da parte della

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