Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29809 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29809 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUFAN GEORGIANA ELISA N. IL 17/11/1985
avverso la sentenza n. 358/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

ft”.11) slizr2)41t

TUFAN GEORGIANA ELISA avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della
pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.e”..

1.1.Q.,1 1f2

•.CA.Al2,k)

La doglianza è inammissibile.

Vale ricordare che, nel procedimento ex articolo 444 c.p.p., la sospensione condizionale
della pena può essere concessa dal giudice, oltre che nell’ipotesi di subordinazione
dell ‘efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa
domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo,
detto beneficio, essere accordato d’ufficio (Sezione feriale, 23 luglio 2009, Nosni). Dalla
motivazione della decisione – e nel ricorso non si allega documentazione di segno
diverso – non emerge che il patteggiamento sia stato subordinato alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, risultando anzi che si è proceduto
alla conversione della pena detentiva nella libertà controllata.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 7 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille uro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA