Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29808 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29808 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARIA GIANLUCA N. IL 14/08/1985
PANE ROBERTO N. IL 11/09/1986
avverso la sentenza n. 8860/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 19/03/2013

Con sentenza in data 3 novembre 2011 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 20 maggio 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la
quale De Maria Gianluca e Pane Roberto erano stati dichiarati colpevoli del reato di tentata rapina
aggravata, commesso in Napoli il 31 gennaio 2008, ed erano stati condannati, con le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena
di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore il De Maria e

Maria si deduce il vizio della motivazione, in relazione agli artt.69 e 133 c.p., in quanto il mancato
riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della
pena nella motivazione della sentenza impugnata erano stati collegati al valore dell’oggetto della
rapina, pur non avendo il ricorrente richiesto (a differenza del coimputato) l’applicazione della
circostanza attenuante prevista dall’art.62 n.4 c.p.. Con il ricorso del Pane si deduce l’inosservanza
o erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione
con analoghe considerazioni riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche e alla mancata riduzione della pena.
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Il giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti
è stato giustificato dal giudice di appello con riferimento alla gravità oggettiva del reato (rapina a
mano armata, commessa da persona travisata e con targa del ciclomotore occultata) ritenuta
“sintomo inequivocabile della particolare pericolosità sociale degli imputati e della non
occasionalità dell’azione delittuosa”. A questo riguardo la Corte rileva che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica
del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio
o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella
che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez.Un. 25 febbraio 2010 n.10713, Contaldo).
La pena determinata dal giudice di primo grado è stata motivatamente ritenuta adeguata alla
gravità del fatto dal giudice di appello e non si discosta eccessivamente dai minimi edittali. In tal
caso l’obbligo motivazionale previsto dall’art.125 co.3 c.p.p. deve ritenersi assolto anche attraverso
espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino
sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art.133 c.p. (Cass. sez.VI 12 giugno
2008 n.35346, Bonanigo; sez.III 29 maggio 2007 n.33773, Ruggieri).

personalmente il Pane, separati ricorsi per cassazione. Con il ricorso presentato nell’interesse del De

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e di ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in cure 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e conda na i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento alla Cassa delle amme de di una somma di euro 1.000,00.

il cons. est.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2013

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