Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29806 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29806 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
FRAU MARCELLO N. IL 07/11/1952
avverso la sentenza n. 1607/2011 GIP TRIBUNALE di TEMPIO
PAUSANIA, del 03/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sere le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza del 3/4/2014, applicò
a Frau Marcello, imputata del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), la
pena concordata dalle parti.
2. Il Procuratore Generale presso la Sezione Distaccata della Corte
d’appello di Sassari propone ricorso per cassazione, lamentando con l’unitaria
censura violazione di legge, per essere stata applicata una pena inferiore al

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è inammissibile per tardività. Invero, la sentenza

gravata, secondo l’assunto dello stesso ricorrente, era stata comunicata
all’ufficio del Procuratore Generale territorialmente competente il 23/4/2014,
mentre il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria del
competente Tribunale, a cura della P.G. di Sassari, incaricata dal ricorrente,
solo in data 9/5/2014, come consta dall’annotazione in atti, quando ormai era
decorso il termine quindicinale previsto dalla legge (non assume rilievo il
deposito presso la segreteria, il quale non assicura la definitiva fuoriuscita
dell’atto dalla disponibilità della parte, in senso conforme, fra le tante, Cass.,
Sez. II, 19/6/2012, n. 32863, Rv. 253535; n. 40259/’08; n. 40165/09, Rv.
244606).
Come, infatti, chiarito da questa Corte, in varie occasioni, la sentenza di
applicazione della pena deliberata in sede di udienza preliminare e nell’ipotesi
prevista dal primo comma dell’art. 544, cod. proc. pen. mantiene natura di
provvedimento camerale, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per
impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.),
decorrente, nel caso d’indicazione di un termine più lungo per il deposito della
motivazione della sentenza, dalla comunicazione o notificazione ai soggetti
legittimati a proporre impugnazione (Cass., n. 43040/’11, Rv. n. 251113; in
senso conforme n. 5496[10, Rv. n. 246125; n. 5984/’09, Rv. n. 242453; n.
2101/’98, Rv. n. 212119; n. 295/’94, Rv. n. 195617).

4. Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento trattandosi di
ricorso ad iniziativa della parte pubblica.

1

minimo legale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 21/5/2015.

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