Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29806 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29806 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEMIL MARTIN N. IL 06/07/1980
PONKRIANICHIAL VLADIMIR N. IL 30/07/1984
avverso la sentenza n. 226/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del W/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione, personalmente e con distinti atti, Demi! Martin e
Ponkrianichial Vladimir avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data
19.12.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, che applicava
ai predetti la pena concordata e condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione C
400,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione.
Entrabi deducono il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.

Infatti “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen.,
Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente
ottemperato. Del resto non risulta che le attenuanti generiche rientrassero
nell’accordo stretto tra le parti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della
cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione
della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA
DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 18.6.2014

Il è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo addotto.

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