Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29805 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29805 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMENDOLA DOMENICA parte offesa nel procedimento
POLITANO GERMANA parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 46476/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
02/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
/0—e—g—4gRe/seltt.ite-le conclusioni del PG Dott.

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111.Liclifensor Avv.;

et. PO

Rool

Data Udienza: 24/03/2015

Ritenuto in fatto
1.Ricorre per cassazione, con un unico atto, il difensore di fiducia di Amendola
Domenica e Politano Germana, persone offese, avverso l’ordinanza di archiviazione
emessa il 2/4/2014, dal G.i.p. del Tribunale di Roma, adducendo: 1) l’abnormità
della motivazione; 2) la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione; 3) la mancata assunzione di una prova decisiva quale la chiesta perizia
medico-legale e la riesumazione della salma.

l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
3. I ricorsi sono inammissibili.
4. Alla luce del dato testuale di cui all’art. 409 comma 6 c.p.p. e della costante
interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, emesso, come nella
specie, all’esito dell’udienza camerale conseguente ad opposizione, sia consentito
solo per motivi concernenti la violazione del contraddittorio ex art. 127 co. 5 c.p.p. e
non già per vizh di motivazione ovvero per “errores in judicando” (cfr. ex ceteris:
Cass. pen. Sez. II, n. 39153 del 27.9.2012, Rv. 25982; Sez. IV,n. 22297 del
8.4.2008, Rv. 239889).
Come correttamente rilevato dal P.G., il primo motivo di ricorso prospetta
un’abnormità del provvedimento per aver il G.i.p. esorbitato dai propri poteri e dai
limiti indicati dall’art. 409 c.p.p., sostituendosi al P.M. ed al giudice del dibattimento,
omettendo di individuare i soggetti che avrebbero dovuto, dapprima, evitare il
prodursi:della lesione iatrogena e attivarsi, poi, per ovviarvi e per aver, in assenza
dei necessari approfondimenti, adottato un provvedimento di contenuto
sostanzialmente assolutorio.
Senonché il ‘motivo deve ritenersi manifestamente infondato, considerato che di
abnormità si può parlare solo in relazione ad un atto connotato da profili di anomalia
tali da porsi del tutto al di fuori del sistema processuale o, ancora, ad un atto che
provochi una insuperabile stasi o retrocessione del procedimento.
E dette situazioni non sono ravvisabili nel caso in esame in cui, il mancato
approfondimento circa la riferibilità delle singole condotte -tra l’altro di diretta
spettanza del P.M. e non del GIP- risulta correlato alla prospettata, dal P.M., e
condivisa, dal GIP, assenza in esse di profili di rilevanza penale, in ragione delle
risultanze delle indagini ed in particolare della consulenza tecnica disposta dal P.M. e
della motivata condivisione delle relative conclusioni.
Trattasi, del resto, di una valutazione di completezza delle indagini e/o, comunque,
di inutilità di ulteriori accertamenti, che risulta contenuta nell’ambito di quanto è
consentito al G.i.p. apprezzare circa il corretto esercizio dell’azione penale.

2

2. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per

Esclusa la ricorrenza della abnormità, tutte le altre censure rientrano tra quelle
improponibili, alla stregua dei principi e delle massime sopra richiamate, in sede di
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione.
5. Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e, con essa, la condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di € 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 24.3.2015

determinare in euro 500,00.

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