Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29805 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29805 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI ANDREA N. IL 23/10/1987
avverso la sentenza n. 270/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Parisi Andrea avverso la sentenza
emessa in data 3.7.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella
resa in data 30.9.2009 dal Tribunale di Bologna che aveva condannato il predetto alla
pena di un mese e dieci giorni di arresto ed C 600,00 di ammenda e sospensione
della patente di guida per la durata di mesi sei per il reato di cui all’art. 186 comma
2° C.d.S. (tasso alcolemico di 1,12 g/I e 1,05 g/I; fatto del 2.9.2007).
Deduce il vizio motivazionale in ordine ritenuta correttezza della revoca

primo grado,
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e manifestamente
infondata.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile avendo apprezzato con esaustive argomentazioni l’inutilità
della deposizione del teste Venturi.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 18.6.2014

dell’ammissione del teste Venturi citato dalla difesa come disposta dal giudice di

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