Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29804 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29804 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
LAMBERTI MARIO N. IL 20/10/1987
avverso la sentenza n. 2191/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/Refiititie le conclusioni del PG Dott. Fe_isERA Q.D 50 R RE Mrt A/0

dat,

Cea&l

22,a_

Udit i difens e A

e‹.eeee
1,e■Vilasie-c-.4

092

Data Udienza: 24/03/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa, ex art. 444 c.p.p., in data
15.7.2014 dal Tribunale di Brescia, con la quale veniva applicata a Ilario
Lamberti, per i reati di cui agli arti 81 cpv c.p. e 189, commi 1, 4 e 7 C.d.S., la
pena di mesi sei di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la
sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 6.
2. Con il predetto ricorso si rileva che il giudice ha determinato la durata della

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
affermando che si tratta del periodo minimo per il reato di cui all’art. 189,
comma 7 C.d.S., senza però operare il cumulo del periodo stabilito per l’altro
reato contestato di cui all’art. 189 comma 6 (che va da uno a tre anni).
3. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso
per l’annullamento con ,rinvio limitatamente alla durata dell’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato e merita accogliemento.
5. Invero, si deve qui richiamare è ribadire il principio giurisprudenziale, già
evocato nel ricorso, secondo il quale “‘qualora il giudice penale debba applicare la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la
durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito,
ma dovrà altresì “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da
determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di
guida” (Cass. pen. Sez. IV, n. 33691 del 3.6.2003; Sez. IV, n. 15283 del
24.3.2009; Cass. Sez. IV, n. 25933 del 6.5.2009, Rv. 244230; Sez. III, n. 42993
del 13.10.2010; Sez. IV, n. 17759 del 6.3.2012, Rv. 253503).
6. Nel caso di specie, poiché la durata della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida in riferimento ai due reati, per i quali
l’imputato è stato ritenuto responsabile, è, secondo quanto si legge nella
sentenza impugnata, quella minima prevista per uno solo di essi (ex art. 189,
comma 7 C.d.S.), ne consegue che detta sentenza (emessa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. con applicazione di diritto delle sanzioni amministrative
accessorie, anche se non oggetto di accordo tra le parti) va annullata senza rinvio
ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I) c.p.p. limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida che questa Corte ritiene di rideterminare nella
misura cumulativa dei minimi previsti di anni uno e mesi sei (per quello di cui
all’art. 189 comma 7 C.d.S.) e di anni uno (per quello ex art. 189, comma 6) e
quindi, complessivamente, in anni due e mesi sei.
2

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida, durata che determina in anni due e mesi sei.

Così deciso in Roma, il 24.3.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA