Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29804 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29804 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARDUINI VINCENZO N. IL 29/12/1961
avverso la sentenza n. 494/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

ARDUINI Vincenzo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186, commi e 2,
del codice della strada ( fatto del 12.7.2007), valorizzando l’esito della prova alcolimetrica

Polizia stradale.

Con il ricorso ci si duole del giudizio di responsabilità, fondato esclusivamente sugli
scontrini etilometrici, sostenendosi la violazione di legge con riferimento alla omessa
rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

Il ricorso è manifestamente infondato a fronte di decisione corretta e satisfattivamente
dimostrativa della sussistenza del reato, in considerazione dei tassi ematici di alcool.

Per rispondere alla doglianza vale ricordare il principio che l’istituto della rinnovazione del
dibattimento in appello costituisce un istituto eccezionale che deroga al principio di
completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve
farsi ricorso solo quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del
decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti. La
determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se
congruamente e logicamente motivata : ciò che nella specie, per quanto osservato, non è
revocabile in dubbio laddove il giudicante ha logicamente osservato l’evidente
infondatezza dell’assunto difensivo sull’inidoneità dell’apparecchiatura usata per misurare
il tasso di alcool.
Va, inoltre, rimarcato che può essere censurata la mancata rinnovazione in appello

[0,98 e 1,01 g/I] e l’ attestazione contenuta nel verbale di accertamenti urgenti della

dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale
posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali
sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione
di determinate prove in appello ( v. da ultimo, Sezione IV, 28 novembre 2013, Cozzetto,
rv. 258231). Le questioni, sollevate dalla difesa, nel caso in esame, non valgono a
dimostrare la manifesta illogicità della valutazione compiuta dalla Corte di merito.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento

fAT

delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

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