Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29803 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29803 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTOCILLA CALVA JOSE’ N. IL 08/04/1956
avverso la sentenza n. 5045/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ge\nerale in persona del Dott. k,–3f0-6NA;
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 18/06/2015

Ritenuto in fatto

VENTOCILLA CALVA Josè

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,

confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui agli
articoli 186, comma 2, lettera c) e dell’art. 116 del codice della strada ( fatti del
28.3.2010)

con riferimento all’art. 116 del codice della strada sostenendo che il giudicante non aveva
tento conto della esistenza di un titolo abilitativo alla guida costituito da una patente di
guida internazionale.

Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione con riferimento al giudizio di
responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo che la pronuncia di
condanna era fondata sugli esiti di alcoltest fatto con etilometro del quale l’agente
verbalizzante non era stato in grado di precisare la data in cui era stato revisionato.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato, a fronte di decisione corretta e satisfattivamente
dimostrativa della sussistenza dei reati, confermativa del resto della decisione di primo
grado.

Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 116 del codice, della strada, la doglianza sulla
responsabilità è generica, tipicamente di fatto e comunque attinge un apprezzamento del
compendio probatorio – mai contestato in concreto con la produzione del documento
abilitativo- afferente la circostanza che il Ventocilla è risultato sprovvisto di patente di
guida.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il giudizio di responsabilità è stato formulato motivando puntualmente e logicamente
sullo stato di alterazione dell’imputato, conducente dell’auto, accertato nei modi previsti
dall’art. 186 del codice della strada attraverso l’etildmetro, con riferimento al cui
funzionamento non era stato dimostrato alcun difetto.
La sentenza è, pertanto, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità,
secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, l’esito
positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato 4s di ebbrezza, ed è
2

Con il primo motivo si duole in maniera assertiva e generica del giudizio di responsabilità

onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione,
non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di ,difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio ( v. Sezione IV, 24 marzo 2011, Neri, rv. 250324).
Sul punto va precisato che l’art. 379 Reg. esec. del codice della strada si limita ad
indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere
adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 18 giugno 2015

Il Consigliere estensore

l’inutilizzabilità delle prove acquisite.

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