Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29803 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29803 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRUTTALDO VINCENZO N. IL 05/05/1975
GRANILLO FRANCESCO N. IL 15/08/1977
avverso la sentenza n. 11038/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

FRUTTALDO VINCENZO e GRANILLO FRANCESCO ricorrono avverso la sentenza di cui in
epigrafe che, confermando quella di primo grado, che li ha riconosciuti colpevole del
reato di tentato furto pluriaggravato loro contestato in concorso.

generico.

I ricorsi sono inammissibili, vuoi per la genericità ed assertiva della doglianza, vuoi
perché, comunque, la doglianza è relativa all’esercizio di un potere attribuito al giudice di
merito [quello relativo alla determinazione della sanzione, al giudizio di comparazione
delle circostanze], che questi ha esercitato in modo giuridicamente corretto [in linea con
il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con adeguata motivazione, valorizzando negativamente
i precedenti penali degli imputati, come ostativi ad una riduzione ulteriore della pena nel
senso auspicato.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pres4nt

Si lamentano, con separati ricorsi, del trattamento sanzionatorio, ma in modo assertivo e

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