Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29802 del 18/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29802 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 18/06/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DARIO VINCENZO N. IL 12/06/1975
avverso la sentenza n. 8347/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
ovk
Osserva
a
Ricorre per cassazione, personalmente, Dario Vincenzo avverso la sentenza emessa
in data 10.10.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella resa in
data 29.10.2012 dal Tribunale di Napoli che condannava il predetto alla pena di mesi
dieci di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato.
Deduce il vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti e la violazione di legge in ordine alla mancata elisione
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p..
infondate.
E’ palese la sostanziale aspecificità di entrambe le censure che, oltre a non spiegare
compiutamente le concrete ragioni poste a sostegno, hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 18.6.2014
Il ricorso è inammissibile essendo le censura mosse aspecifiche e manifestamente