Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29801 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29801 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

suA ricors(Apropost5kda:
EL BOUAZAOUI AHMED N. IL 01/01/1978
ASIN SALAH N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 13/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 05/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 18/06/2015

Udito, per la parte civile, l’Avv
difensop AvvIt 9 -, ley\-(– 91_

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04,214).0
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Ritenuto in fatto

EL BOUAZAOUI AHMED e ASIN SALAH ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe
che, per il primo, ha confermato quella di primo grado, resa in esito a giudizio
abbreviato, e nel condannarlo per il reato i cui agli articoli 73, 80, comma 2, del dpr n.
309 del 1990, 110 c.p., ha ribadito – per quanto qui interessa- il diniego delle
attenuanti generiche e la confisca di alcuni apparecchi cellulari ritenuti strumento

secondo, ha riformato parzialmente la sentenza di condanna per il reato suddetto,
escludendo l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 2, cit., così riducendogli la pena, ma
– per quanto interessa- ha anche ribadito il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso del primo è incentrato solo sul trattamento sanzionatorio e sulla disciplina della
confisca.

Il ricorrente lamenta, in particolare, il diniego delle attenuanti generiche, che si assume
basata sulla ravvisata non positiva condotta processuale dell’imputato, che sarebbe stata
impropriamente giudicata come tale attraverso la considerazione di nuovi elementi di
indagine, non conosciuti dal giudice di primo grado, irritualmente introdotti nel materiale
processuale. Con il secondo motivo si duole della carenza di motivazione con riferimento
alla disposta confisca dei telefoni cellulari.

Il secondo lamenta il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti
generiche.
Considerato in diritto

Il ricorso di El Bouazaoui è parzialmente fondato.

Non vi è contestazione [già in appello] quanto al giudizio di responsabilità. Il tema del
ricorso, come detto, è il diniego della concessione delle attenuanti generiche.g- 15- WAAIMA/.

Risulta dalla motivazione che
grado

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ak‘eiL,

diniegoY è stato motivato dàT giudicante in secondo

vuoi valorizzando negativamente la condotta processuale dell’imputato

[inattendibilità o assenza di riscontri circa le dichiarazioni rese, che la difesa riteneva
fondanti un atteggiamento collaborativo meritevole di un premio sanzionatorio] vuoi
comunque “sicuramente” in ragione della ritenuta obiettiva gravità del fatto [basata
evidentemente sul quantitativo di droga, ritenuto tale da integrare l’aggravante speciale
di cui all’articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990].
2

necessario per lo svolgimento del trasporto illecito di droga dall’estero; mentre, per il

La sentenza pur essendo motivato in modo non pertinente, regge tuttavia al vaglio di
legittimità.

Risulta che il primo profilo di ravvisata inapplicabilità delle generiche è impropriamente e
incongruamente basato sulla considerazione, solo in appello, pur essendosi svolto il
processo con il rito abbreviato, di elementi di indagine sopravvenuti alla decisione del
primo giudice [in particolare accertamenti sugli esiti dei tracciati satellitari del sistema

L’integrazione probatoria per essere legittima avrebbe dovuto essere ritualmente
veicolata attraverso una rituale rinnovazione dell’istruzione, ciò che qui non risulta essere
avvenuto, almeno da quanto emerge dalla motivazione della sentenza.

Ciò in ossequio al principio in forza del quale la

rinnovazione dell’istruzione

dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica
il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere
quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto
oggetto della prova assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto
rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili
manifestamente superflui o irrilevanti (Sezione VI, 28 gennaio 2015, Palermita ed altro).

La mancata attivazione dell’istituto della rinnovazione dell’istruzione ha impedito
l’esercizio del diritto della difesa alla contro prova, derivandone l’inutilizzabilità degli
elementi irritualmente acquisiti.

Nonostante ciò, la decisione, che ha basato il diniego delle attenuanti “soprattutto” sulla
gravità del fatto [elemento oggettivo, non controverso e neppure contestato] regge per
ciò solo] al vaglio del dibattimento, in forza del principio di resistenza e dei principi posti
alla base della concessione e/o del diniego delle attenuanti generiche.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è infatti
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi
o superati da tale valutazione (Sezione III, 4 dicembre 2014, M. ed altro).

Ciò perché la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una
facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere

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motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente
circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una
“benevola concessione” da parte del giudice, né l’applicazione di esse costituisce un
diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come
riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo
apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010, Straface).

riferimento al comportamento processuale dell’imputato [desunto da elementi
irritualmente acquisiti], è stata basata, in modo satisfattivo in questa sede, sul
riferimento alla gravità del fatto, con apprezzamento assorbente.

Il primo motivo non può quindi trovare accoglimento.

Va accolto il secondo motivo, quello sulla confisca dei telefoni cellulari. Come è noto, ai
fini della confisca facoltativa delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato” (articolo 240, comma 1, c.p.), non è sufficiente il semplice impiego della

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nell’attività illecita, ma è necessaria, anche in assenza di un “collegamento stabile” con
l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, l’esistenza di una
“strumentalità in concreto” tra il bene ed il reato, in ragione delle specifiche
caratteristiche del primo e delle modalità e circostanza di commissione del secondo (cfr.,
per utili spunti, Sezione VI, 27 aprile 2012, Coman). A tal fine, va verificato in concreto il
ruolo rivestito dalla cosa nella realizzazione dell’illecito, derivandone la applicabilità della
confisca qualora si accerti un rapporto di “asservimento” tra la cosa ed il reato, nel senso
che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno “stretto nesso
strumentale” che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un’attività
punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalità. Ciò che qui
non risulta essere, rispetto ad apparecchi di uso comune lecito, quali quelli sequestrati,
in assenza di alcuna indicazione positiva circa il “collegamento stabile” di cui si è detto.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente
alla disposta confisca dei telefoni cellulari, statuizione cheeimina

Il ricorso dell’ ASIN non può trovare accoglimento, risultando manifestamente infondato.

La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fornita dalla Corte di merito regge
al vaglio dei suddetti principi, siccome satisfattivamente basata, pur a fronte della
riduzione dell’ambito di responsabilità del prevenuto [da cui l’esclusione dell’aggravante
4

Qui è indubbio che la motivazione del diniego, anche a non voler considerare l’improprio

speciale], sulla personalità dello stesso [recidivo e comunque “dedito” ai traffici illeciti di
droga].
ni\\kAA._

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Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrl – pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione
pecuniaria a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di El BOUAZAOUI Ahmed,

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Asin Salah, che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 18 giugno 2015

Il Consigliere estensore

limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina; rigetta il ricorso nel resto.

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